Art. 13 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
nonche'  variazioni  relative  agli  obiettivi  complessivi  o   alla
localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate
al soggetto  gestore  affinche'  proceda  alle  opportune  verifiche,
valutazioni  e  adempimenti,  anche  al  fine  della  verifica  della
permanenza  dei  requisiti   soggettivi   e   delle   condizioni   di
ammissibilita'  dell'iniziativa  agevolata.  La  comunicazione   deve
essere accompagnata da  un'argomentata  relazione  illustrativa.  Nel
caso in cui le  verifiche  e  valutazioni  si  concludano  con  esito
negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. 
  2.  Fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  connessi  alla
realizzazione del progetto, le variazioni rispetto  alla  domanda  di
agevolazione  che  riguardano  l'ammontare  complessivo  delle  spese
sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di
spesa, non  devono  essere  preventivamente  comunicate  al  soggetto
gestore e sono valutate in fase di erogazione del contributo.