Art. 14 Revoche 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale; c) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva agevolata e nei termini indicati all'art. 10, comma 6, del codice ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di investimento; d) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il soggetto gestore di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato; e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua parte, in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si considera il trasferimento dell'attivita' economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; g) accertamento della violazione del principio DNSH. 2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi: a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art. 11, comma 1, lettera a); b) cessione, nei 3 anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto; c) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita' economica e/o della capacita' produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari; d) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati; e) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'art. 10, comma 4, purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale; f) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 5, purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale. 4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3: a) Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) e' riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi; b) nei casi di cui alle lettere d) ed e) e' riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati; c) nel caso di cui alla lettera f) e' riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, altresi', revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonche' nei casi di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di investimento, e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.