Art. 14 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale nei seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque  imputabili  all'impresa
beneficiaria e non sanabili; 
    b)  mancata  realizzazione  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 6, comma  6,  lettera  f).  La  realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale  nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale; 
    c) mancata attivazione,  con  riferimento  all'unita'  produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art. 10,  comma  6,  del  codice
ATECO di attivita' economica  cui  e'  finalizzato  il  programma  di
investimento; 
    d)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti  del  medesimo  di  altra  procedura  concorsuale,  laddove
intervenuti    antecedentemente    alla    data    di     ultimazione
dell'investimento e fatta  salva  la  possibilita'  per  il  soggetto
gestore di valutare, nel caso di apertura nei confronti  dell'impresa
beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dal fallimento,  la
compatibilita' della  procedura  medesima  con  la  prosecuzione  del
programma di investimento agevolato; 
    e)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    f) trasferimento, entro cinque anni  dalla  data  di  conclusione
dell'iniziativa  o  del  completamento  dell'investimento  agevolato,
dell'attivita' economica specificamente  incentivata  o  di  una  sua
parte,  in  violazione  delle  previsioni  di  cui  all'art.  5   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai  fini  della  valutazione  della
presente causa di revoca si considera il trasferimento dell'attivita'
economica effettuata da parte  della  medesima  impresa  beneficiaria
dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa  in  rapporto  di
controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; 
    g) accertamento della violazione del principio DNSH. 
  2. Con riferimento ai casi di revoca totale  di  cui  al  comma  1,
l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote  residue  ancora  da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123. 
  3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura parziale nei seguenti casi: 
    a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini  indicati  all'art.
11, comma 1, lettera a); 
    b) cessione, nei  3  anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni,  della  proprieta'  dell'unita'
produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato   ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti  di  accesso  indicati
dal presente decreto; 
    c) modifica sostanziale, nei tre anni  successivi  alla  data  di
erogazione  dell'ultima  quota  delle  agevolazioni,   dell'attivita'
economica e/o della capacita' produttiva  oggetto  del  programma  di
investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le  condizioni  di
attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento
degli obiettivi originari; 
    d) realizzazione  parziale  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). Nel caso  in  cui  la
parte di investimento realizzata risulti organica  e  funzionale,  si
procede alla revoca parziale delle  agevolazioni  limitatamente  alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati; 
    e) mancata  installazione  dei  beni  oggetto  del  programma  di
investimento agevolato nei termini  di  cui  all'art.  10,  comma  4,
purche'  la  parte  di  investimento  realizzata  relativa  ai   beni
istallati risulti organica e funzionale; 
    f) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 8, comma 5, purche' la parte di investimento  realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale. 
  4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3: 
    a) Nei casi di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  e'  riconosciuta
all'impresa   beneficiaria   esclusivamente   la   quota   parte   di
agevolazioni commisurata al periodo in cui  e'  stato  verificato  il
pieno rispetto degli obblighi; 
    b) nei casi  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  e'  riconosciuta
all'impresa   beneficiaria   esclusivamente   la   quota   parte   di
agevolazioni commisurata ai beni  in  relazione  ai  quali  e'  stato
verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati; 
    c) nel caso di cui alla lettera f)  e'  riconosciuta  all'impresa
beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile
ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti. 
  5. Le agevolazioni di  cui  al  presente  decreto  sono,  altresi',
revocate in misura totale o parziale, in  relazione  alla  natura  ed
entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori
obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonche' nei casi di  mancato
o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal  programma  di
investimento, e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di
concessione.