Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto  e'
subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea  ai
sensi dell'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  2. La registrazione del regime  di  aiuti  nel  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modificazioni e integrazioni  e'  effettuata  dal
Ministero. Il soggetto  gestore  provvede  alla  registrazione  degli
aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. 
  3. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2,  e'  pubblicato
l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente
decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge  11  novembre
2011, n. 180. 
  4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»  sono  pubblicate  le
informazioni  relative  alla  misura  agevolativa  istituita  con  il
presente provvedimento. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 10 febbraio 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 217