Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le
PMI, alla data di  presentazione  della  domanda,  devono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a)  essere  regolarmente  costituite,  iscritte  e  «attive»  nel
registro delle imprese.  Le  imprese  non  residenti  nel  territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile
e commerciale  vigenti  nello  Stato  di  residenza  e  iscritte  nel
relativo registro delle imprese e, fermo restando il  possesso,  alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli  ulteriori
requisiti  previsti  dal  presente  articolo,  devono  dimostrare  la
disponibilita'  dell'unita'  produttiva  oggetto  del  programma   di
investimento nel territorio nazionale,  alla  data  di  presentazione
della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, secondo la
definizione di cui all'art. 2, punto 18,  del  regolamento  GBER.  La
predetta condizione  non  si  applica  alle  microimprese  e  piccole
imprese, purche' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera  b)
e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto  aiuti
per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 
    d) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati e depositati presso  il  registro  delle
imprese ovvero aver presentato, nel caso  di  imprese  individuali  e
societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; 
    e) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in  regola  in
relazione agli obblighi contributivi; 
    f) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 
    g) non aver effettuato, nei 2 anni  precedenti  la  presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento  in  relazione  al  quale  vengono   richieste   le
agevolazioni di cui al presente decreto,  impegnandosi  a  non  farlo
anche fino ai due anni successivi al completamento  dell'investimento
stesso. 
  2. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le PMI: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
    b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza
definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
vigente alla data di presentazione della domanda; 
    c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla
Commissione europea; 
    d) nei cui confronti sia  verificata  l'esistenza  di  una  causa
ostativa  ai  sensi  della  disciplina  antimafia  di   cui   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    e) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.