Art. 6 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica dell'impresa proponente. 2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilita', sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso di cui all'art. 9, secondo quanto ivi specificato. A tal fine, sono valorizzati, tra l'altro, sulla base di indicatori di sostenibilita' dedicati, i programmi di cui al comma 1 volti: a) alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui all'allegato 2; b) al miglioramento della sostenibilita' energetica dell'impresa, con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato 3, di un risparmio energetico, all'interno dell'unita' produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 10 (dieci) per cento rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. 3. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attivita' economiche, come specificate nell'allegato n. 4: a) attivita' manifatturiere; b) attivita' di servizi alle imprese. 4. In conformita' con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento: a) inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento GBER; b) che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'attuazione in sede nazionale degli investimenti per la ripresa e la resilienza, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e delle eventuali relative successive integrazioni. In ogni caso, sono escluse dalle agevolazioni le attivita' di cui all'Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e quelle non conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale. 5. Non sono, altresi', ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi di investimento devono: a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato 1. L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma; b) essere diretti all'ampliamento della capacita', alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unita' produttiva, fatto salvo quanto previsto al comma 2, lettera b); c) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilita' dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva, nonche' per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l'impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilita' alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni; d) rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili, fermo restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente non e' oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto: d1) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A, spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e, comunque, all'80 (ottanta) percento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato; d2) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e, comunque, all'80 (ottanta) percento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato. e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 9. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori; f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.