Art. 6 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
programmi che prevedono la realizzazione di investimenti  innovativi,
sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente  al  piano
nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie  di
cui all'allegato 1, in grado di aumentare il livello di efficienza  e
di   flessibilita'   nello   svolgimento   dell'attivita'   economica
dell'impresa proponente. 
  2. Per i programmi caratterizzati da un  particolare  contenuto  di
sostenibilita', sono previsti specifici criteri di  valutazione,  che
consentono  all'impresa  proponente  di   conseguire   un   punteggio
aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso di cui all'art.  9,
secondo quanto ivi specificato. A tal  fine,  sono  valorizzati,  tra
l'altro, sulla base  di  indicatori  di  sostenibilita'  dedicati,  i
programmi di cui al comma 1 volti: 
    a) alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia
circolare,  attraverso  l'applicazione   delle   soluzioni   di   cui
all'allegato 2; 
    b) al miglioramento della sostenibilita' energetica dell'impresa,
con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato 3,  di
un   risparmio   energetico,   all'interno   dell'unita'   produttiva
interessata dall'intervento, non inferiore al 10  (dieci)  per  cento
rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data  di  presentazione
della domanda. 
  3. I  programmi  di  investimento  devono,  in  ogni  caso,  essere
finalizzati allo svolgimento  delle  seguenti  attivita'  economiche,
come specificate nell'allegato n. 4: 
    a) attivita' manifatturiere; 
    b) attivita' di servizi alle imprese. 
  4. In conformita' con i divieti e le  limitazioni  derivanti  dalle
disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque,  ammissibili
alle agevolazioni i programmi di investimento: 
    a)  inerenti  al  settore   siderurgico,   del   carbone,   della
costruzione navale, delle fibre sintetiche,  dei  trasporti  e  delle
relative   infrastrutture,   nonche'   della   produzione   e   della
distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,  secondo
quanto previsto dall'art. 13 del regolamento GBER; 
    b)  che  non  garantiscono  il  rispetto  del   principio   DNSH,
verificato sulla base  degli  orientamenti  e  delle  istruzioni  per
l'attuazione in sede nazionale degli investimenti per la ripresa e la
resilienza, secondo le indicazioni contenute nella circolare  RGS-MEF
n. 32 del 30 dicembre 2021  e  delle  eventuali  relative  successive
integrazioni. In  ogni  caso,  sono  escluse  dalle  agevolazioni  le
attivita' di cui all'Allegato V,  sezione  B,  del  regolamento  (UE)
2021/523 del Parlamento europeo e del  Consiglio  che  istituisce  il
programma InvestEU e che modifica il  regolamento  (UE)  2015/1017  e
quelle non conformi alla pertinente normativa ambientale  dell'Unione
europea e nazionale. 
  5. Non sono, altresi', ammissibili i programmi che prevedono misure
di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli
normativi o a prescrizioni di natura amministrativa,  fatti  salvi  i
casi di programmi che generano risparmi energetici  addizionali,  con
un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti
dai predetti  vincoli  e  prescrizioni,  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 2. 
  6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni,  i  programmi  di
investimento devono: 
    a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti  al
piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato  1.  L'ammontare  delle
spese riconducibili alle predette tecnologie  deve,  in  particolare,
risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili  del
programma; 
    b)  essere  diretti   all'ampliamento   della   capacita',   alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti  mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale  del  processo
di  produzione  di  un'unita'  produttiva   esistente   ovvero   alla
realizzazione di una nuova  unita'  produttiva,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 2, lettera b); 
    c) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata  nel
territorio nazionale e nella disponibilita' dell'impresa alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, fatta  eccezione  per  i
programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita'  produttiva,
nonche' per i programmi  realizzati  da  imprese  non  residenti  nel
territorio  italiano,  per  i  quali   l'impresa   interessata   deve
dimostrare la predetta  disponibilita'  alla  data  di  presentazione
della prima richiesta di erogazione delle  agevolazioni,  a  pena  di
revoca delle agevolazioni; 
    d)  rispettare  le  seguenti  soglie  di  importo   delle   spese
ammissibili, fermo restando che i programmi di  investimento  possono
prevedere spese di importo complessivamente superiore  alle  predette
soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente  non  e'  oggetto
delle agevolazioni di cui al presente decreto: 
      d1) nel caso di programmi di investimento da  realizzare  nelle
zone A, spese  ammissibili  non  inferiori  complessivamente  a  euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a  euro  3.000.000,00
(tremilioni/00) e, comunque, all'80 (ottanta) percento del  fatturato
dell'ultimo bilancio approvato e depositato; 
      d2) nel caso di programmi di investimento da  realizzare  nelle
zone  diverse  dalle  zone  A,  spese   ammissibili   non   inferiori
complessivamente a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a
euro  3.000.000,00  (tremilioni/00)  e,  comunque,  all'80  (ottanta)
percento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato. 
    e)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di cui all'art. 9. Per data di avvio del programma si intende
la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento
oppure  la  data  del  primo  impegno  giuridicamente  vincolante  in
relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di  qualsiasi  altro
impegno che renda irreversibile l'investimento, a  seconda  di  quale
condizione si verifichi prima.  L'acquisto  di  terreno  e  i  lavori
preparatori, quali la richiesta di permessi  o  la  realizzazione  di
studi di fattibilita', non  sono  presi  in  considerazione  ai  fini
dell'individuazione della data di avvio dei lavori; 
    f) prevedere un termine di ultimazione non  successivo  a  dodici
mesi dalla data del provvedimento di concessione delle  agevolazioni.
Per data di ultimazione del programma si intende la data  dell'ultimo
titolo  di   spesa   rendicontato   e   ritenuto   ammissibile   alle
agevolazioni.