Art. 7 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 6, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2. 2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono: a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento; d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario puo' utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento; f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e, pertanto, dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento; g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento; h) conformi al principio DNSH. 3. Per i progetti di investimento di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), sono, altresi', ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del regolamento GBER, le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all'unita' produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento. Alle predette spese si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2. 4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2. 5. Non sono ammesse le spese: a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; b) connesse a commesse interne; c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere; f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3; g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma; h) imputabili a imposte e tasse; i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma; j) correlate all'acquisto di mezzi targati; k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.