Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  le  spese   strettamente
funzionali alla realizzazione dei programmi di  investimento  di  cui
all'art. 6, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali
e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice
civile, che riguardino: 
    a) macchinari, impianti e attrezzature; 
    b) opere murarie, nei limiti del  40  (quaranta)  per  cento  del
totale dei costi ammissibili; 
    c) programmi informatici e  licenze  correlati  all'utilizzo  dei
beni materiali di cui alla lettera a); 
    d) acquisizione  di  certificazioni  ambientali,  secondo  quanto
specificato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere relative a immobilizzazioni, materiali  e  immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che  non  hanno  relazioni  con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; 
    b) essere riferite a beni  ammortizzabili  e  capitalizzati,  che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente
e  mantengono  la  loro  funzionalita'  rispetto  al   programma   di
investimento per almeno tre anni dalla data  di  erogazione  a  saldo
delle agevolazioni; 
    c) essere riferite a beni utilizzati  esclusivamente  nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento; 
    d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per
i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020  di  cui  al
regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22; 
    e) essere pagate esclusivamente tramite  bonifici  bancari,  SEPA
Credit  Transfer  ovvero  ricevute  bancarie  (RI.BA.),  in  modo  da
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal  fine,  il
soggetto beneficiario puo' utilizzare  un  conto  corrente  vincolato
ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente  ordinario,  non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione  del
programma di investimento; 
    f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente  quelli
non  targati  strettamente  necessari  al  ciclo  di  produzione   e,
pertanto, dimensionati in base  all'effettiva  capacita'  produttiva;
tali   mezzi   mobili,   inoltre,   devono   essere    identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita'  produttiva  oggetto
del programma di investimento; 
    g)  nel  caso  di  programmi   di   investimento   diretti   alla
diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento)
per cento il valore contabile degli attivi che vengono  riutilizzati,
come  risultante  nell'esercizio   finanziario   precedente   l'avvio
dell'investimento; 
    h) conformi al principio DNSH. 
  3. Per i progetti di investimento  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
lettera b), sono,  altresi',  ammissibili,  ai  sensi  e  nei  limiti
dell'art. 18 del regolamento GBER, le spese aventi ad oggetto servizi
di consulenza diretti alla definizione della diagnosi  energetica  di
cui decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102  relativa  all'unita'
produttiva oggetto misure di efficientamento energetico,  nei  limiti
del  3  (tre)  per  cento  dell'importo   complessivo   delle   spese
ammissibili e a condizione che  l'effettuazione  della  diagnosi  non
costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi  della
normativa di riferimento. Alle predette spese si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2. 
  4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole  grado
di complessita'  e  integrazione  tecnico-produttiva  possono  essere
realizzati, in tutto o in parte, anche  attraverso  il  ricorso  alla
modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano».  Fermo  restando
che non  sono  agevolabili  prestazioni  derivanti  da  attivita'  di
intermediazione  commerciale,  i  contratti  «chiavi  in  mano»  sono
ammissibili solo a condizione  che  nell'ambito  degli  stessi  siano
identificate e quantificate monetariamente,  in  maniera  distinta  e
separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente  ammissibili  alle
agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono
alla  fornitura,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite   con   il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2. 
  5. Non sono ammesse le spese: 
    a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 
    b) connesse a commesse interne; 
    c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
    d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; 
    e) di funzionamento, ivi incluse quelle  per  scorte  di  materie
prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di
qualsiasi genere; 
    f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le
spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3; 
    g) relative alla formazione del personale impiegato dal  soggetto
proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni
previste dal programma; 
    h) imputabili a imposte e tasse; 
    i) inerenti a beni la cui installazione non  e'  prevista  presso
l'unita' produttiva interessata dal programma; 
    j) correlate all'acquisto di mezzi targati; 
    k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a
500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.