Art. 8 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti  di  quanto
previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma  del
contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale
massima  delle  spese  ammissibili  determinata   in   funzione   del
territorio di  realizzazione  dell'investimento  e  della  dimensione
delle imprese beneficiarie. In particolare: 
    a) per i programmi di investimento da  realizzare  nelle  zone  A
ricadenti nei territori delle  Regioni  Calabria,  Campania,  Puglia,
Sicilia, il contributo massimo e' pari al  60  (sessanta)  per  cento
delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola  dimensione
e al 50 (cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione; 
    b) per i programmi di investimento da  realizzare  nelle  zone  A
ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e  Sardegna,
il contributo massimo e' pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese
ammissibili per le imprese di micro e  piccola  dimensione  e  al  40
(quaranta) per cento per le imprese di media dimensione; 
    c) per i programmi  di  investimento  da  realizzare  nelle  zone
diverse dalle zone A, il contributo massimo e' pari al 35  per  cento
per le imprese di micro e piccola dimensione e  al  25  (venticinque)
per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione. 
  2. Per le sole spese di cui all'art. 7, comma  3,  le  agevolazioni
sono concesse ai sensi e nei  limiti  dell'art.  18  del  regolamento
GBER. 
  3. Per i programmi di investimento realizzati  nelle  zone  A,  nel
caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla
data di concessione delle agevolazioni, e' riconosciuta, in  aggiunta
a quanto previsto al comma 1 e nei limiti delle intensita' massime di
aiuto previste dalla normativa ivi indicata,  una  maggiorazione  del
contributo in conto impianti pari a  5  (cinque)  punti  percentuali.
Tale maggiorazione viene erogata contestualmente  all'erogazione  del
saldo delle  agevolazioni,  di  cui  all'art.  10,  comma  3,  previa
verifica del rispetto delle intensita' massime di aiuto. 
  4. L'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato  dal
soggetto  gestore  a  conclusione  del  programma  di   investimento,
effettuati i controlli di cui all'art. 12,  sulla  base  delle  spese
effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria. 
  5.  Le  agevolazioni  concesse  in  relazione   ai   programmi   di
investimento di cui al presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con  altre  agevolazioni  pubbliche,
che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi  dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati
ai sensi dei regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
attribuite  in  «de  minimis»  ove  concesse  per   specifici   costi
ammissibili, ad eccezione di  quelle  ottenute  esclusivamente  nella
forma di benefici fiscali e di garanzia e  comunque  entro  i  limiti
delle intensita' massime previste dalle pertinenti  disposizioni  del
Regolamento GBER.