Art. 8 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In particolare: a) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo e' pari al 60 (sessanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50 (cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione; b) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo e' pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40 (quaranta) per cento per le imprese di media dimensione; c) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, il contributo massimo e' pari al 35 per cento per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione. 2. Per le sole spese di cui all'art. 7, comma 3, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del regolamento GBER. 3. Per i programmi di investimento realizzati nelle zone A, nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, e' riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto al comma 1 e nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa ivi indicata, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni, di cui all'art. 10, comma 3, previa verifica del rispetto delle intensita' massime di aiuto. 4. L'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato dal soggetto gestore a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria. 5. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in «de minimis» ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.