Art. 9 
 
        Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle  imprese  del  Ministero,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nel  sito
internet del  Ministero  (www.mise.gov.it)  e  del  soggetto  gestore
(www.invitalia.it).  Con  il  medesimo   provvedimento,   sono   resi
disponibili gli schemi in base ai quali devono essere  presentate  le
domande di agevolazione e i piani di  investimento  ed  e'  precisata
l'ulteriore  documentazione  utile  allo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria  da  parte  del  soggetto   gestore,   ivi   inclusa   la
documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della
dimostrazione  della  capacita'  del  programma  di  investimento  di
conseguire i particolari obiettivi di  sostenibilita'  ambientale  di
cui all'art. 6, comma 2, nonche' sono forniti gli ulteriori  elementi
atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti  dal
presente decreto. Le domande di agevolazione devono,  in  ogni  caso,
essere presentate, a partire  dalla  data  fissata  con  il  predetto
provvedimento,  esclusivamente   per   via   telematica,   attraverso
l'apposita procedura informatica resa disponibile sul  sito  Internet
del soggetto gestore. 
  3.  Ciascuna  impresa  puo'  presentare   una   sola   domanda   di
agevolazione, fatta salva la possibilita'  di  presentazione  di  una
nuova domanda di agevolazione, in caso  di  rigetto  dell'istanza  in
esito alla relativa istruttoria. 
  4. Le  domande  sono  valutate  sulla  base  dei  criteri  e  degli
indicatori di cui all'allegato n. 5. Le  condizioni  e  le  eventuali
soglie minime di ammissibilita' per ciascuno dei predetti  criteri  e
indicatori, nonche' il punteggio aggiuntivo  correlato  all'eventuale
possesso da parte dell'impresa del rating di legalita', sono definiti
con il provvedimento di cui al comma 2. 
  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e  integrazioni,  le  imprese
beneficiarie  hanno  diritto  alle  agevolazioni  esclusivamente  nei
limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.  Il  Ministero   comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore  generale  per  gli
incentivi  alle  imprese  del  Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse   finanziarie   disponibili   nell'ambito   dello   specifico
sportello. In  caso  di  insufficienza  delle  suddette  risorse,  le
domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione
delle  agevolazioni  sono  ammesse  all'istruttoria  in   base   alla
posizione assunta nell'ambito di una specifica  graduatoria,  fino  a
esaurimento delle medesime risorse.  La  graduatoria  e'  formata  in
ordine decrescente sulla base del  punteggio  attribuito  a  ciascuna
impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di  cui  agli
indicatori   i,   ii,   iii,   iv   del   criterio   di   valutazione
«Caratteristiche del soggetto proponente» e dei punteggi di cui  agli
indicatori i, ii,iii e iv del criterio «Sostenibilita' ambientale del
programma di investimento» di cui all'allegato n. 5. 
  6.  Il  soggetto  gestore   procede,   nel   rispetto   dell'ordine
cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma
5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni  di  ammissibilita'
previste dal presente decreto  e  all'istruttoria  delle  domande  di
agevolazioni  sulla  base  dei  criteri   di   valutazione   di   cui
all'allegato n. 5, completando l'istruttoria, per  ciascuna  domanda,
entro sessanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della  stessa.
Qualora,  nel  corso  di  svolgimento  di  tale  attivita',   risulti
necessario  acquisire  ulteriori  informazioni,  dati   o   documenti
rispetto  a  quelli  presentati  dal   soggetto   proponente   ovvero
precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'
prodotta, il soggetto gestore puo', una sola  volta,  richiederli  al
soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un
termine per la loro presentazione. In  tale  circostanza,  i  termini
previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono  sospesi
fino  al  ricevimento  dei  predetti  chiarimenti  o  delle  predette
integrazioni. Nel caso in cui la  documentazione  richiesta  non  sia
presentata in modo completo ed esauriente entro i termini  assegnati,
la domanda di agevolazione e'  valutata  sulla  base  degli  elementi
disponibili. Nelle more delle attivita' di valutazione dei  programmi
di investimento e della verifica della conformita' degli stessi  alle
disposizioni nazionali e europee di riferimento, il soggetto  gestore
verifica la  vigenza  e  la  regolarita'  contributiva  del  soggetto
proponente nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente
normativa antimafia. 
  7.  Per  le  domande  di  agevolazione  per  le  quali  l'attivita'
istruttoria si e' conclusa con esito positivo,  il  soggetto  gestore
procede  alla  registrazione  dell'aiuto  individuale  nel   Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,  e,
ove  nulla  osti,  adotta  il  provvedimento  di  concessione   delle
agevolazioni.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono  indicati   gli
investimenti ammessi, le agevolazioni  riconosciute,  gli  impegni  a
carico  dell'impresa  beneficiaria  in  ordine,  tra  l'altro,   agli
obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del programma
di  investimento  e  all'utilizzo  delle  fonti  finanziarie  di  cui
all'art. 3, con particolare riferimento agli adempimenti  in  materia
di informazione e pubblicita', nonche' le circostanze determinanti la
revoca delle agevolazioni. 
  8. Per le domande che hanno  ottenuto  un  punteggio  inferiore  al
minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili  per
insussistenza dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  dal
presente decreto, il soggetto  gestore  comunica  i  motivi  ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.