Art. 9 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del soggetto gestore, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacita' del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilita' ambientale di cui all'art. 6, comma 2, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del soggetto gestore. 3. Ciascuna impresa puo' presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilita' di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria. 4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all'allegato n. 5. Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilita' per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonche' il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalita', sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii, iv del criterio di valutazione «Caratteristiche del soggetto proponente» e dei punteggi di cui agli indicatori i, ii,iii e iv del criterio «Sostenibilita' ambientale del programma di investimento» di cui all'allegato n. 5. 6. Il soggetto gestore procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora, nel corso di svolgimento di tale attivita', risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione e' valutata sulla base degli elementi disponibili. Nelle more delle attivita' di valutazione dei programmi di investimento e della verifica della conformita' degli stessi alle disposizioni nazionali e europee di riferimento, il soggetto gestore verifica la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto proponente nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. 7. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria in ordine, tra l'altro, agli obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del programma di investimento e all'utilizzo delle fonti finanziarie di cui all'art. 3, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. 8. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il soggetto gestore comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.