IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n.  9  recante  misure
urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana  (PSA)
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
febbraio  2022  recante  nomina  del  dott.  Angelo   Ferrari   quale
Commissario straordinario alla Peste suina africana; 
  Visto il  dispositivo  dirigenziale  DGSAF  prot.  n.  583  dell'11
gennaio 2022 concernente «Istituzione di una zona infetta  a  seguito
di conferma di casi di Peste suina africana nei selvatici»  ai  sensi
dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  di  intesa  con  il
Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  del  13
gennaio 2022  concernente  misure  urgenti  per  il  controllo  della
diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma  della
presenza  del  virus  nei  selvatici  (Gazzetta  Ufficiale  -   Serie
generale - n. 10 del 14 gennaio 2022); 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022 relativa ad alcune  misure  di  emergenza  contro  la
Peste suina africana in Italia; 
  Visto il dispositivo  dirigenziale  DGSAF  prot.  n.  1195  del  18
gennaio  2022  recante  misure  di  controllo  e  prevenzione   della
diffusione della Peste suina africana; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del  7  aprile  2021  che
stabilisce misure speciali di controllo per la Peste  suina  africana
come modificato dal regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/440  della
Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone  soggette  a
restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e  Liguria  insistenti
nella zona infetta e quali zone soggette a  restrizione  I  i  comuni
delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale»  come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la  Peste
suina africana come una malattia di categoria A  che  quindi  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate  ed,  in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento  delegato  (UE)   2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019,  n.  117
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare, il  comma  7  che,  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1,  lettere  c)  ed  e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55)  del  regolamento  (UE)   2016/429,   e'   l'Autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il  Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata alla  risposta  alle  emergenze  del
portale del Ministero della salute; 
  Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste
suina africana per il  2022  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, ed il  manuale  delle  emergenze  da
Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of African Swine Fever for the EU»; 
  Tenuto conto degli esiti e delle  raccomandazioni  formulate  dagli
esperti  dell'EUVET  team  durante  la  riunione  conclusiva  dell'11
febbraio 2022  al  termine  della  missione  svoltasi  nelle  Regioni
Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022; 
  Visti i resoconti trasmessi con nota DGSAF prot.  n.  4355  del  21
febbraio 2022 della riunione del 16 febbraio 2022 e prot. n. 6964 del
16 marzo 2022 della riunione dell'11 marzo 2022 dell'Unita'  centrale
di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del DPR n. 44 del  28
marzo 2013, in cui si  e'  preso  atto  e  sono  state  condivise  le
valutazioni e le indicazioni presentate dall'EUVET  team  durante  la
riunione conclusiva dell' 11 febbraio 2022; 
  Visti i resoconti DGSAF prot. n. 4819 del 24  febbraio  2022  della
riunione del 22 febbraio 2022 e prot. n. 7081 del 17 marzo 2022 della
riunione del 9 marzo 2022 del gruppo operativo degli esperti, di  cui
all'articolo  43,  par  2,  lettera  d,  iii)  del  regolamento  (UE)
2016/429, istituito con decreto del direttore generale della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari del  Ministero  della  salute  (nota
DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021); 
  Tenuto  conto  che  la  Peste  suina  africana  puo'  avere   gravi
ripercussioni sulla salute della popolazione  animale  interessata  e
sulla redditivita' del settore  zootecnico  suinicolo,  incidendo  in
modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo  a  causa
di  perdite  sia  dirette   che   indirette   con   possibili   gravi
ripercussioni economiche in relazione al blocco delle  movimentazioni
delle  partite  di  suini  vivi  e  dei  relativi  prodotti  derivati
all'interno dell'Unione e nell'export; 
  Ritenuto di  conseguenza  di  dover  procedere  immediatamente  con
l'installazione di barriere fisiche per contenere la diffusione della
popolazione  di  suini  selvatici  dalla  zona  infetta  al  fine  di
rallentare l'avanzare della malattia e l'ondata epidemica determinata
dalle movimentazioni dei nuovi nati nei  prossimi  mesi  nonche'  con
l'attuazione di tutte le ulteriori misure di proposte dagli esperti; 
  Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine  (CEREP
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  Umbria  e   Marche
(IZSUM) e  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza; 
  Vista la proposta inviata con nota DGSAF prot. n. 7732  DGSAF-MDS-P
del 24 marzo 2022; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di controllo nella zona infetta o zona soggetta a  restrizione
                                 II 
 
  1. Nella zona infetta di  cui  al  dispositivo  dirigenziale  DGSAF
prot.  n.  583  dell'11  gennaio   2022   e   successive   modifiche,
corrispondente  alla  zona  soggetta  a   restrizione   II   di   cui
all'allegato  I  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605   e
successive modifiche e integrazioni, e in conformita'  agli  articoli
63 paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle
disposizioni previste per la zona soggetta a restrizioni II di cui al
suddetto regolamento, le  regioni,  in  maniera  coordinata,  attuano
quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. Affissione di apposita  segnaletica  di  avviso  di  accesso
della zona infetta. I segnali devono  essere  posti  su  ogni  strada
all'ingresso della zona infetta, intorno ai  centri  abitati,  paesi,
citta' e all'inizio di ogni carrabile che conduca  all'interno  della
zona infetta. I  segnali  dovranno  essere  di  dimensioni  e  colori
idonei,  costruiti  o  rivestiti  con   materiale   resistente   alle
intemperie e  riportanti  almeno  le  informazioni  principali  sulla
malattia e sui comportamenti corretti da adottare; 
      ii.  Allestimento  di  dispositivi  di  cattura  calcolando  il
posizionamento  di  un  dispositivo  ogni  2000/2500  ettari,   anche
considerando  la  densita'  stimata  della   popolazione   di   suini
selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali
devono essere documentate e applicate nel  rispetto  delle  norme  di
settore  vigenti.  Tutte  le  carcasse  degli  animali  catturati   e
abbattuti devono essere  testate  per  PSA  ed  essere  inviate  alla
distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; 
      iii. Rafforzamento delle  barriere  fisiche  gia'  esistenti  a
ridosso e nell'ambito delle autostrade A26 e A7; 
      iv. Costruzione di una seconda barriera artificiale, esterna  e
parallela alle due autostrade  sopramenzionate,  per  delimitare  una
zona cuscinetto (detta anche «zona bianca») sulla base della proposta
illustrata nel corso della riunione dell'UCC del 16 febbraio  2022  e
rivista alla luce dei recenti casi. Questa  seconda  barriera  dovra'
essere possibilmente installata entro la fine del  prossimo  mese  di
giugno e dovra' considerare la localizzazione  dei  casi  positivi  e
l'orografia del territorio. I punti di inizio  della  costruzione  di
tali barriere devono tenere conto prioritariamente delle aree in  cui
sono stati riscontrati casi positivi a ovest dell'autostrada A26 e  a
est  dell'autostrada  A7.   Il   progetto   esecutivo   puo'   essere
suscettibile  di  modifiche,  tenendo  conto   dell'andamento   della
situazione  epidemiologica  e  di  altre  eventuali  valutazioni  del
rischio; 
      v. Verifica del rispetto del divieto di attivita' venatoria  di
qualsiasi tipologia e di tutte le  attivita'  all'aperto  cosi'  come
previsto nell'ordinanza del Ministro della salute di  intesa  con  il
Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  del  13
gennaio 2022. L'autorizzazione in deroga alla caccia di selezione  al
cinghiale di cui all'art.  1,  comma  1,  secondo  capoverso  dell'OM
citata, e' subordinata all'installazione della  barriera  artificiale
di cui al punto iv salvo diversa  indicazione  del  gruppo  operativo
degli esperti, ed al rispetto delle misure  di  biosicurezza  di  cui
all'Allegato 1 alla presente ordinanza, condiviso con  le  regioni  e
province  autonome,  fermo  restando  l'obbligo  di  procedere   alla
distruzione delle carcasse dei suini selvatici abbattuti; 
      vi. Le modalita' per lo svolgimento delle attivita'  all'aperto
di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute di  intesa
con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali  del
13 gennaio 2022, saranno definite ed autorizzate nel Piano  regionale
di interventi urgenti per la gestione, il controllo e  l'eradicazione
della Peste suina africana sentiti il CEREP  e  il  Gruppo  operativo
degli esperti. 
      vii. Organizzazione delle attivita'  di  ricerca  attiva  delle
carcasse  di  suini  selvatici  almeno  su  base  settimanale,  dando
priorita' alle zone piu' esterne della zona infetta ed in particolare
dove non sono ancora state riscontrare carcasse positive. Considerata
l'orografia di alcuni territori della zona infetta, la  ricerca  puo'
essere svolta in modo mirato, prediligendo le aree ad  alta  densita'
di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle,  avvalendosi  di
personale appositamente dedicato e  coinvolgendo  il  piu'  possibile
associazioni venatorie  e  di  volontariato  attive  sul  territorio.
L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale,
razionalizzata sulla base degli ultimi  ritrovamenti  delle  carcasse
positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 5,  comma
5, della presente ordinanza; 
      viii.  Messa  a   punto   di   una   procedura   di   gestione,
campionamento, e smaltimento  di  tutte  le  carcasse  rinvenute  nel
rispetto delle  misure  di  biosicurezza,  cosi'  come  previsto  nel
manuale delle emergenze da Peste suina  africana  in  popolazioni  di
suini selvatici. Le carcasse devono essere rimosse e  convogliate  in
un punto di raccolta adeguato nel quale  vengono  campionate,  e,  se
necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro
luogo idoneo, in  attesa  di  esse  smaltite  in  impianti  preposti.
Qualora le carcasse si trovino in luoghi  difficilmente  accessibili,
si procede al prelievo direttamente sul campo,  adottando  le  idonee
misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusa la  messa  in
sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione  della
malattia; 
      ix. Verifica del rispetto  del  divieto  di  foraggiamento  dei
suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e'  previsto  l'utilizzo
delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento; 
      x. Adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione
dei suini selvatici, impedendo l'accesso  alle  fonti  di  cibo,  sia
rifiuti sia alimenti somministrati da parte dei cittadini; 
      xi. Divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di
carne, prodotti a  base  di  carne,  trofei  e  ogni  altro  prodotto
ottenuto da suini selvatici cacciati in zona infetta; 
      xii. Informazione  ai  Centri  di  recupero  animali  selvatici
(CRAS), in caso di segnalazione di suini  selvatici  in  difficolta',
dell'obbligo  di  contattare  immediatamente  i  servizi   veterinari
territorialmente competenti. I suini selvatici con sintomi riferibili
alla PSA non devono essere introdotti nei CRAS, ma abbattuti, testati
e le relative carcasse smaltite. 
    b) Suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. Completare il  censimento  di  tutti  gli  stabilimenti  che
detengono suini, inclusi  i  cinghiali,  ed  immediato  aggiornamento
della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche  verificate,  tra
cui la geolocalizzazione, l'orientamento  produttivo,  il  numero  di
capi presenti, ove non ancora  macellati  ai  sensi  del  dispositivo
DGSAF prot. n.  1195  del  18  gennaio  2022.  Detta  attivita'  deve
comprendere anche l'individuazione di ogni struttura  non  registrata
in BDN che detenga, anche temporaneamente  e/o  a  qualsiasi  titolo,
cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti; 
      ii. Completare entro quindici giorni a far data dall'emanazione
della  presente  ordinanza  la  macellazione   dei   suini   detenuti
all'interno di tutti gli allevamenti che detengono suini, cinghiali o
loro meticci, esclusi  i  suini  non  destinati  alla  produzione  di
alimenti, e divieto di ripopolamento  per  sei  mesi  dalla  data  di
emanazione del presente dispositivo; 
      iii. Qualora non sia possibile attuare  le  misure  di  cui  al
precedente punto ii, le regioni e province autonome  possono  attuare
quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429; 
      iv. Procedere all'esecuzione del controllo virologico di  tutti
i suini morti e  dei  casi  sospetti  come  definiti  dall'  art.  9,
paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689; 
      v. Qualora si rendano  necessari  trattamenti  terapeutici  sui
suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore  dovra'
darne  comunicazione  al  veterinario  libero   professionista,   che
valutera' con il servizio veterinario territorialmente competente  la
necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di  sangue
per escludere la presenza del virus PSA; 
      vi. Allo scadere dei sei mesi dal divieto di  ripopolamento  di
cui  al  punto  ii,  valutata  la  situazione  epidemiologica,  sara'
possibile  consentire  il  ripopolamento  degli  allevamenti   previa
verifica da parte dei servizi veterinari territorialmente  competenti
dell'adozione di misure di biosicurezza di cui  all'Allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE)  2021/605  e  successive  modifiche  e
integrazioni e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione
delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it 
      vii.  Divieto  di   movimentazione   di   suini   detenuti   in
stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione  della  movimentazione
finalizzata alla macellazione  nell'ambito  della  zona  infetta  che
dovra' avvenire  in  vincolo  e  previa  autorizzazione  dei  servizi
veterinari territorialmente competenti; 
      viii. Divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la
zona infetta ai sensi dell'art. 9  paragrafo  1  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni; 
      ix. Divieto di movimentazione di partite di materiale germinale
ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al  di  fuori  di  tale
zona ai  sensi  dell'art.  10  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/605 e successive modifiche e integrazioni; 
      x. Divieto di movimentazione di  partite  di  sottoprodotti  di
origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta  al  di
fuori  di  tale  zona  ai  sensi  dell'art.  11  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni; 
      xi. Divieto di movimentazione di partite  di  carni  fresche  e
prodotti a base di carne,  compresi  i  budelli,  ottenuti  da  suini
detenuti nella zona infetta  al  di  fuori  di  tale  zona  ai  sensi
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive
modifiche e integrazioni. 
      2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da
viii a xi, le  regioni  territorialmente  competenti,  su  richiesta,
possono autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni  generali
e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE)  2021/605  e
successive modifiche e integrazioni,  previo  parere  favorevole  del
CEREP e sentito il commissario straordinario. 
      3. Il commissario straordinario, sentita l'Unita'  centrale  di
crisi  (UCC),  sulla  base   della   valutazione   della   situazione
epidemiologica,  puo'  individuare  condizioni   ulteriori   per   la
concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la  necessita'
di non concedere una o piu' deroghe per  un  determinato  periodo  di
tempo.