IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla Peste suina africana; Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022 concernente «Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di Peste suina africana nei selvatici» ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687; Vista l'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022); Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia; Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022 recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che, con riferimento al settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del portale del Ministero della salute; Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU»; Tenuto conto degli esiti e delle raccomandazioni formulate dagli esperti dell'EUVET team durante la riunione conclusiva dell'11 febbraio 2022 al termine della missione svoltasi nelle Regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022; Visti i resoconti trasmessi con nota DGSAF prot. n. 4355 del 21 febbraio 2022 della riunione del 16 febbraio 2022 e prot. n. 6964 del 16 marzo 2022 della riunione dell'11 marzo 2022 dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del DPR n. 44 del 28 marzo 2013, in cui si e' preso atto e sono state condivise le valutazioni e le indicazioni presentate dall'EUVET team durante la riunione conclusiva dell' 11 febbraio 2022; Visti i resoconti DGSAF prot. n. 4819 del 24 febbraio 2022 della riunione del 22 febbraio 2022 e prot. n. 7081 del 17 marzo 2022 della riunione del 9 marzo 2022 del gruppo operativo degli esperti, di cui all'articolo 43, par 2, lettera d, iii) del regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021); Tenuto conto che la Peste suina africana puo' avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export; Ritenuto di conseguenza di dover procedere immediatamente con l'installazione di barriere fisiche per contenere la diffusione della popolazione di suini selvatici dalla zona infetta al fine di rallentare l'avanzare della malattia e l'ondata epidemica determinata dalle movimentazioni dei nuovi nati nei prossimi mesi nonche' con l'attuazione di tutte le ulteriori misure di proposte dagli esperti; Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza; Vista la proposta inviata con nota DGSAF prot. n. 7732 DGSAF-MDS-P del 24 marzo 2022; Dispone: Art. 1 Misure di controllo nella zona infetta o zona soggetta a restrizione II 1. Nella zona infetta di cui al dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022 e successive modifiche, corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni, e in conformita' agli articoli 63 paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle disposizioni previste per la zona soggetta a restrizioni II di cui al suddetto regolamento, le regioni, in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. Affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso della zona infetta. I segnali devono essere posti su ogni strada all'ingresso della zona infetta, intorno ai centri abitati, paesi, citta' e all'inizio di ogni carrabile che conduca all'interno della zona infetta. I segnali dovranno essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e riportanti almeno le informazioni principali sulla malattia e sui comportamenti corretti da adottare; ii. Allestimento di dispositivi di cattura calcolando il posizionamento di un dispositivo ogni 2000/2500 ettari, anche considerando la densita' stimata della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; iii. Rafforzamento delle barriere fisiche gia' esistenti a ridosso e nell'ambito delle autostrade A26 e A7; iv. Costruzione di una seconda barriera artificiale, esterna e parallela alle due autostrade sopramenzionate, per delimitare una zona cuscinetto (detta anche «zona bianca») sulla base della proposta illustrata nel corso della riunione dell'UCC del 16 febbraio 2022 e rivista alla luce dei recenti casi. Questa seconda barriera dovra' essere possibilmente installata entro la fine del prossimo mese di giugno e dovra' considerare la localizzazione dei casi positivi e l'orografia del territorio. I punti di inizio della costruzione di tali barriere devono tenere conto prioritariamente delle aree in cui sono stati riscontrati casi positivi a ovest dell'autostrada A26 e a est dell'autostrada A7. Il progetto esecutivo puo' essere suscettibile di modifiche, tenendo conto dell'andamento della situazione epidemiologica e di altre eventuali valutazioni del rischio; v. Verifica del rispetto del divieto di attivita' venatoria di qualsiasi tipologia e di tutte le attivita' all'aperto cosi' come previsto nell'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2022. L'autorizzazione in deroga alla caccia di selezione al cinghiale di cui all'art. 1, comma 1, secondo capoverso dell'OM citata, e' subordinata all'installazione della barriera artificiale di cui al punto iv salvo diversa indicazione del gruppo operativo degli esperti, ed al rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza, condiviso con le regioni e province autonome, fermo restando l'obbligo di procedere alla distruzione delle carcasse dei suini selvatici abbattuti; vi. Le modalita' per lo svolgimento delle attivita' all'aperto di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2022, saranno definite ed autorizzate nel Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste suina africana sentiti il CEREP e il Gruppo operativo degli esperti. vii. Organizzazione delle attivita' di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici almeno su base settimanale, dando priorita' alle zone piu' esterne della zona infetta ed in particolare dove non sono ancora state riscontrare carcasse positive. Considerata l'orografia di alcuni territori della zona infetta, la ricerca puo' essere svolta in modo mirato, prediligendo le aree ad alta densita' di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 5, comma 5, della presente ordinanza; viii. Messa a punto di una procedura di gestione, campionamento, e smaltimento di tutte le carcasse rinvenute nel rispetto delle misure di biosicurezza, cosi' come previsto nel manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate, e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro luogo idoneo, in attesa di esse smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusa la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia; ix. Verifica del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento; x. Adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo, sia rifiuti sia alimenti somministrati da parte dei cittadini; xi. Divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici cacciati in zona infetta; xii. Informazione ai Centri di recupero animali selvatici (CRAS), in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta', dell'obbligo di contattare immediatamente i servizi veterinari territorialmente competenti. I suini selvatici con sintomi riferibili alla PSA non devono essere introdotti nei CRAS, ma abbattuti, testati e le relative carcasse smaltite. b) Suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. Completare il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti, ove non ancora macellati ai sensi del dispositivo DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti; ii. Completare entro quindici giorni a far data dall'emanazione della presente ordinanza la macellazione dei suini detenuti all'interno di tutti gli allevamenti che detengono suini, cinghiali o loro meticci, esclusi i suini non destinati alla produzione di alimenti, e divieto di ripopolamento per sei mesi dalla data di emanazione del presente dispositivo; iii. Qualora non sia possibile attuare le misure di cui al precedente punto ii, le regioni e province autonome possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429; iv. Procedere all'esecuzione del controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689; v. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; vi. Allo scadere dei sei mesi dal divieto di ripopolamento di cui al punto ii, valutata la situazione epidemiologica, sara' possibile consentire il ripopolamento degli allevamenti previa verifica da parte dei servizi veterinari territorialmente competenti dell'adozione di misure di biosicurezza di cui all'Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it vii. Divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione nell'ambito della zona infetta che dovra' avvenire in vincolo e previa autorizzazione dei servizi veterinari territorialmente competenti; viii. Divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni; ix. Divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni; x. Divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni; xi. Divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni. 2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da viii a xi, le regioni territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni, previo parere favorevole del CEREP e sentito il commissario straordinario. 3. Il commissario straordinario, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC), sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessita' di non concedere una o piu' deroghe per un determinato periodo di tempo.