Art. 2 Misure di controllo nei comuni della zona soggetta a restrizione I 1. Nei territori dei comuni corrispondenti alla zona soggetta a restrizione I di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni, in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. Rafforzamento della sorveglianza passiva attraverso la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici che deve avvenire almeno con cadenza bisettimanale. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 5 comma 5 della presente ordinanza; ii. Regolamentare l'attivita' venatoria e di controllo verso la specie cinghiale, che puo' essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza tenendo conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del gruppo operativo degli esperti. I capi cacciati possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA; iii. Per raggiungere l'obiettivo della riduzione della popolazione possono essere utilizzate le trappole. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA; iv. Verifica del rispetto del divieto di foraggiamento suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento; v. Divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. Completare il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti, ove non ancora macellati ai sensi del dispositivo DGSAF del 18 gennaio 2022. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti; ii. Esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2020/689; disporre inoltre il monitoraggio di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica; iii. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; iv. Adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti cosi' come previsto dall'Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni. e verifica dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' i servizi veterinari territorialmente competenti, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'Allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della Peste suina africana per il 2021; v. Laddove i servizi veterinari territorialmente competenti verifichino l'assenza di strutture che garantiscono, in ogni forma di recinzione, l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera, i suini detenuti in allevamenti di tipologia «semibrado» compresi i cinghiali detenuti, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate; vi. Rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e l'inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da parte del servizio veterinario territorialmente competente; vii. Completare entro quindici giorni a far data dall'emanazione della presente ordinanza la macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta; viii. I movimenti di partite di suini al di fuori dei territori di cui al presente articolo e verso il restante territorio nazionale, sono consentiti in vincolo e previa autorizzazione dei servizi veterinari territorialmente competenti sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, subordinata ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni: 1) lo stabilimento di partenza rispetta le misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni. oltre che i requisiti minimi elencati nell'Allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della Peste Suina Africana per il 2021; 2) prenotifica al servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilita' alla ricezione della partita; 3) esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati effettuato in accordo a quanto previsto dal manuale delle emergenze da Peste suina africana e Peste suina classica in popolazioni di suini domestici del 20 gennaio 2020; 4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687. 2. Fatte salve le misure di cui all'art. 3 della presente ordinanza, le regioni interessate dalla zona soggetta e restrizione II e le regioni confinanti, limitatamente ai territori delle province con comuni che rientrano nella zona soggetta a restrizione I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni., dispongono almeno le misure di cui al precedente comma 1, lettera b) punti v e vii. Relativamente al punto iv, le regioni, oltre a garantire l'attivita' di verifica dei livelli di biosicurezza negli allevamenti su tutto il territorio regionale, possono individuare zone a maggior rischio che richiedono l'adozione di misure di biosicurezza rafforzate, cosi' come previsto dall'Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'unita' centrale di crisi, al fine di garantirne uniforme e immediata adozione.