Art. 2 
 
 Misure di controllo nei comuni della zona soggetta a restrizione I 
 
  1. Nei territori dei comuni corrispondenti  alla  zona  soggetta  a
restrizione I di cui all'Allegato I  del  regolamento  di  esecuzione
(UE)  2021/605  e  successive   modificazioni ed   integrazioni,   in
conformita' alle disposizioni previste per detta  zona  dal  medesimo
regolamento, le regioni, in maniera coordinata, attuano quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i.  Rafforzamento  della  sorveglianza  passiva  attraverso  la
ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici  che  deve  avvenire
almeno con cadenza bisettimanale. L'attivita' deve essere programmata
e coordinata a livello regionale,  razionalizzata  sulla  base  degli
ultimi ritrovamenti delle carcasse positive  e  rendicontata  con  le
modalita' indicate nell'art. 5 comma 5 della presente ordinanza; 
      ii. Regolamentare l'attivita' venatoria e di controllo verso la
specie cinghiale, che puo' essere svolta nel rispetto  di  specifiche
misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente  ordinanza
tenendo conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del
gruppo operativo  degli  esperti.  I  capi  cacciati  possono  essere
destinati all'autoconsumo  esclusivamente  all'interno  della  stessa
zona  di  restrizione  e  solo  se  risultati  negativi  ai  test  di
laboratorio per ricerca del virus PSA; 
      iii.  Per  raggiungere  l'obiettivo   della   riduzione   della
popolazione possono essere utilizzate le trappole. Le  procedure  per
la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e
applicate nel rispetto delle  norme  di  settore  vigenti.  Tutte  le
carcasse degli animali eventualmente catturati  e  abbattuti  possono
essere destinate  all'autoconsumo  esclusivamente  all'interno  della
stessa zona di restrizione e solo se risultate negative  ai  test  di
laboratorio per ricerca del virus PSA; 
      iv. Verifica del rispetto del divieto  di  foraggiamento  suini
selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto  l'utilizzo  delle
esche finalizzato alle attivita' di depopolamento; 
      v. Divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla
macellazione di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti
i territori di cui al presente articolo. 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. Completare il  censimento  di  tutti  gli  stabilimenti  che
detengono suini, inclusi  i  cinghiali,  ed  immediato  aggiornamento
della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche  verificate,  tra
cui la geolocalizzazione, l'orientamento  produttivo,  il  numero  di
capi presenti, ove non ancora  macellati  ai  sensi  del  dispositivo
DGSAF del 18 gennaio 2022. Detta  attivita'  deve  comprendere  anche
l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga,
anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche
non destinati alla produzione di alimenti; 
      ii. Esecuzione  puntuale  del  controllo  virologico  dei  casi
sospetti  come  definiti  dall'  art.  9,  paragrafo  1,  regolamento
delegato (UE) 2020/689; disporre inoltre il monitoraggio di  tutti  i
verri e le scrofe trovati morti, e dei suini appartenenti alle  altre
categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20 kg  morti
il sabato e la domenica; 
      iii. Qualora si rendano necessari trattamenti  terapeutici  sui
suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra'  darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
il servizio veterinario territorialmente competente la necessita'  di
effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per  escludere
la presenza del virus PSA; 
      iv.  Adozione  di  misure  di  biosicurezza  rafforzate   negli
stabilimenti cosi' come previsto dall'Allegato II del regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive  modifiche  e  integrazioni.  e
verifica dei livelli di  biosicurezza  esistenti  negli  allevamenti,
dando priorita' a quelli  di  tipologia  «semibrado»,  attraverso  la
compilazione delle apposite check list nel sistema  Classyfarm.it. In
caso  di  riscontro  di  non   conformita'   i   servizi   veterinari
territorialmente competenti,  fatta  salva  l'adozione  di  specifici
provvedimenti sanzionatori, prescrivono  modalita'  e  tempi  per  la
risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore  non  adempie  alle
prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed  al
divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle  more
della pubblicazione del decreto del  Ministro  della  salute  in  cui
vengono  stabiliti  i  parametri  tecnici  di  biosicurezza  per  gli
allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17
febbraio 2022 n. 9, i requisiti minimi di  biosicurezza  sono  quelli
elencati nell'Allegato 3 del Piano di  sorveglianza  nazionale  della
Peste suina africana per il 2021; 
      v. Laddove i  servizi  veterinari  territorialmente  competenti
verifichino l'assenza di strutture che garantiscono, in ogni forma di
recinzione, l'effettiva separazione con  i  suini  selvatici  a  vita
libera, i suini detenuti  in  allevamenti  di  tipologia  «semibrado»
compresi  i  cinghiali  detenuti,  sono   trasferiti   e   trattenuti
all'interno  di  un  edificio  dell'azienda.  Qualora  cio'  non  sia
realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede
alla  macellazione  ed  al  divieto  di   ripopolamento   fino   alla
risoluzione delle carenze riscontrate; 
      vi. Rafforzamento  della  vigilanza  sulle  movimentazioni  dei
suini e l'inserimento dell'obbligo di validazione del  Modello  4  da
parte del servizio veterinario territorialmente competente; 
      vii.   Completare   entro   quindici   giorni   a   far    data
dall'emanazione della presente ordinanza la  macellazione  dei  suini
presenti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento  fino
alla revoca della zona infetta; 
      viii. I movimenti di partite di suini al di fuori dei territori
di cui al presente articolo e verso il restante territorio nazionale,
sono consentiti  in  vincolo  e  previa  autorizzazione  dei  servizi
veterinari territorialmente competenti sugli stabilimenti di partenza
e  di  destinazione,  subordinata  ad  una  valutazione  del  rischio
favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni: 
        1)  lo  stabilimento  di  partenza  rispetta  le  misure   di
biosicurezza rafforzate di cui all'allegato  II  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni. oltre
che  i  requisiti  minimi  elencati  nell'Allegato  3  del  Piano  di
sorveglianza nazionale della Peste Suina Africana per il 2021; 
        2)  prenotifica  al  servizio  veterinario   territorialmente
competente  sullo  stabilimento  di  destinazione  e  verifica  della
disponibilita' alla ricezione della partita; 
        3) esame clinico effettuato dal veterinario  ufficiale  nelle
ventiquattro ore precedenti  la  movimentazione  sui  suini  detenuti
nello stabilimento,  compresi  quelli  destinati  a  essere  spostati
effettuato in accordo a quanto previsto dal manuale  delle  emergenze
da Peste suina africana e Peste  suina  classica  in  popolazioni  di
suini domestici del 20 gennaio 2020; 
        4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i
mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento  delegato  (UE)
2020/687. 
    2. Fatte salve  le  misure  di  cui  all'art.  3  della  presente
ordinanza, le regioni interessate dalla zona soggetta  e  restrizione
II e le regioni confinanti, limitatamente ai territori delle province
con comuni che rientrano nella zona soggetta a restrizione I  di  cui
all'allegato  I  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605   e
successive modifiche e integrazioni., dispongono almeno le misure  di
cui al precedente comma 1, lettera b) punti v e vii. Relativamente al
punto iv, le regioni, oltre a garantire l'attivita' di  verifica  dei
livelli di biosicurezza negli  allevamenti  su  tutto  il  territorio
regionale, possono individuare zone a maggior rischio che  richiedono
l'adozione di misure di biosicurezza rafforzate, cosi' come  previsto
dall'Allegato  II  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   2021/605
e successive modifiche e  integrazioni.  Ulteriori  eventuali  misure
possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito  dell'unita'
centrale di  crisi,  al  fine  di  garantirne  uniforme  e  immediata
adozione.