Art. 4 Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei Servizi veterinari territorialmente competenti assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, i Servizi veterinari territorialmente competenti, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari. 3. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punti ii e vii, ed art. 2, comma 1, lettera a), punti i) e iii), i Servizi veterinari territorialmente competenti, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate. 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite dei servizi veterinari territorialmente competenti, nei casi di cui ai commi 3 e 4, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.