Art. 4 
 
     Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  per  il
tramite dei Servizi veterinari territorialmente competenti assicurano
l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 1,  2  e
3. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1  del  presente  articolo,  i
Servizi veterinari territorialmente competenti, sentite le regioni  e
le Province autonome di Trento e  Bolzano  di  appartenenza,  possono
delegare espressamente specifici compiti a veterinari  non  ufficiali
(veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver  verificato
di non poter  sopperire  alle  ulteriori  esigenze  emergenziali  con
strumenti  ordinari  di  ricostituzione  delle  piante  organiche   o
mediante  il  reperimento  delle   necessarie   risorse   umane   con
l'attribuzione  di  incarichi  a  tempo   determinato   a   dirigenti
veterinari. 
  3. Per l'attuazione delle  misure  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), punti ii e vii, ed art. 2, comma 1, lettera a), punti  i)
e iii), i Servizi veterinari territorialmente competenti, sentite  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  di  appartenenza,
possono avvalersi di personale delle Forze dell'ordine, degli  agenti
della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni  venatorie
e di volontariato e  di  persone  fisiche  o  giuridiche  formalmente
incaricate. 
  4.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
direttamente o per il tramite dei servizi veterinari territorialmente
competenti, nei casi di cui ai commi 3 e 4, verificano  e  assicurano
che  le  persone  fisiche  o  giuridiche   delegate   posseggono   le
competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad  eseguire
i compiti assegnati e,  nel  caso,  provvedono  a  fornire  tutte  le
ulteriori informazioni utili.