Art. 5 
 
                         Flussi informativi 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  per  il
tramite   dei   servizi   veterinari   territorialmente   competenti,
provvedono   alla   verifica   tempestiva   della   registrazione   e
dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza
passiva  e  delle  altre  informazioni  pertinenti   nei   rispettivi
applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine
di consentire il costante monitoraggio  dell'avanzamento  del  fronte
epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure  adottate  nella
zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante
territorio nazionale. 
  2.  Nella  zona  infetta  i  servizi  veterinari   territorialmente
competenti identificano come sospetto ogni carcassa di cinghiale e le
carcasse  di  suino  domestico  in  caso  di  anomalo  aumento  della
mortalita'  o  lesioni  e  sintomi  riferibili  al   PSA,   al   fine
dell'alimentazione dei sistemi informativi SINVSA e SIMAN. 
  3. In caso di positivita' ai  test  biomolecolari  riscontrata  sui
campioni prelevati  dalle  carcasse  di  cui  al  comma  2  presso  i
laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, non e' necessario  l'invio  dei  campioni  al  Centro  di
referenza CEREP e i servizi  veterinari  territorialmente  competenti
procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di
PSA. 
  4. Fuori dalla zona infetta, i servizi veterinari  territorialmente
competenti identificano come sospetto, e lo registrano come  tale  in
SIMAN e SINVSA, solo le carcasse di suino selvatico o  domestico  che
presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA. I  campioni  prelevati
in queste circostanze devono  essere  prontamente  inviati  al  CEREP
senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per  territorio.
In  caso  di  positivita',  i  servizi  veterinari   territorialmente
competenti procedono direttamente alla conferma di  caso  o  focolaio
primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a
PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente  nel  sistema
SINVSA,  utilizzando  il  motivo  di  campionamento   riferito   alla
sorveglianza passiva, e i  campioni  sono  processati  esclusivamente
dagli   Istituti   zooprofilattici   sperimentali   competenti    per
territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere  inviati
al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della  conferma  del
CEREP, la positivita' in prima istanza viene comunicata alla  ASL  ai
fini dell'inserimento  del  sospetto  in  SIMAN  e  in  SINVSA  viene
registrato l'esito diagnostico finale. 
  5. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  i  cui
territori ricadono nelle zone di restrizione di  cui  all'allegato  I
del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche  e
integrazioni,   relazionano   rispettivamente    settimanalmente    o
bisettimanalmente sull'attivita' di ricerca attiva delle carcasse  di
cui all'art. 1 comma 1 lettera a), punto ii e art. 2 comma 1, lettera
a), inviando agli indirizzi mail emergenza.vet-pestisuine@sanita.it e
segr.cspsa@sanita.it trasmettendo tutte le informazioni necessarie e,
in particolare, le seguenti: 
    a) Programmazione settimanale delle battute di ricerca; 
    b)  Rendicontazione  settimanale  delle  battute   effettivamente
realizzate, evidenziando il  livello  di  conformita'  rispetto  alla
programmazione (stato di avanzamento delle attivita') comprendente le
modalita'  operative  e  personale   coinvolto   ed   il   numero   e
caratteristiche delle carcasse ritrovate.