Art. 5 Flussi informativi 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei servizi veterinari territorialmente competenti, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale. 2. Nella zona infetta i servizi veterinari territorialmente competenti identificano come sospetto ogni carcassa di cinghiale e le carcasse di suino domestico in caso di anomalo aumento della mortalita' o lesioni e sintomi riferibili al PSA, al fine dell'alimentazione dei sistemi informativi SINVSA e SIMAN. 3. In caso di positivita' ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, non e' necessario l'invio dei campioni al Centro di referenza CEREP e i servizi veterinari territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA. 4. Fuori dalla zona infetta, i servizi veterinari territorialmente competenti identificano come sospetto, e lo registrano come tale in SIMAN e SINVSA, solo le carcasse di suino selvatico o domestico che presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al CEREP senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positivita', i servizi veterinari territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, la positivita' in prima istanza viene comunicata alla ASL ai fini dell'inserimento del sospetto in SIMAN e in SINVSA viene registrato l'esito diagnostico finale. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni, relazionano rispettivamente settimanalmente o bisettimanalmente sull'attivita' di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 1 comma 1 lettera a), punto ii e art. 2 comma 1, lettera a), inviando agli indirizzi mail emergenza.vet-pestisuine@sanita.it e segr.cspsa@sanita.it trasmettendo tutte le informazioni necessarie e, in particolare, le seguenti: a) Programmazione settimanale delle battute di ricerca; b) Rendicontazione settimanale delle battute effettivamente realizzate, evidenziando il livello di conformita' rispetto alla programmazione (stato di avanzamento delle attivita') comprendente le modalita' operative e personale coinvolto ed il numero e caratteristiche delle carcasse ritrovate.