Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente  ordinanza  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Gli interventi previsti dalla presente  ordinanza  sono  attuati
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente nonche' con le eventuali risorse aggiuntive  che
saranno messe a disposizione dal legislatore.