Art. 7 
 
           Durata delle misure e disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni della presente ordinanza non si  applicano  alla
Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono quelle di
cui al dispositivo DGSAF prot. n. 1195 del 18  gennaio  2022  e  sono
aggiornate    in    funzione    dell'evolversi    della    situazione
epidemiologiche che ne ha reso necessaria l'adozione. 
  3.  La  presente  ordinanza  si  applica  a  far  data  dalla   sua
emanazione, e' immediatamente comunicata alla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e  alle  singole  regioni  interessate  ai  sensi
dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 e sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2022 
 
                                Il Commissario straordinario: Ferrari