Art. 7 Durata delle misure e disposizioni transitorie 1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. 2. Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono quelle di cui al dispositivo DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022 e sono aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologiche che ne ha reso necessaria l'adozione. 3. La presente ordinanza si applica a far data dalla sua emanazione, e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2022 Il Commissario straordinario: Ferrari