IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  una  DOP  o  di  una  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in  particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 148 del 21
giugno 1996, con il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
gennaio 2020 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito  in  legge
dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana il 25 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», ed,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «in  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,  recante  proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  ed,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «in  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  31  gennaio  2020  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.  133,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio  in  sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in  materia  di
trasporti»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno  2021,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19"»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le  quali  il
direttore della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  ha
segnalato  la  potenziale  pericolosita'  della  variante   B.1.1.529
identificata in Sudafrica; 
  Ritenuto necessario e  urgente,  nelle  more  dell'adozione  di  un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria,  rinnovare
le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22
ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonche' prevedere nuove disposizioni
in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero; 
  Considerato che le difficolta'  legate  all'imposizione,  da  parte
delle autorita' pubbliche, di misure  sanitarie  obbligatorie,  hanno
riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli  altri
Stati  membri  dell'UE  e  numerosi  Paesi  extra-UE,  con  rilevanti
ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore; 
  Considerato che uno dei  principali  cambiamenti  registrati  nelle
modalita' di acquisto di Prosciutto di Parma e'  stato  il  passaggio
dal  prodotto  fresco  affettato  al  banco   taglio,   al   prodotto
preaffettato e preconfezionato nella zona tipica; 
  Considerato,  inoltre,  che  anche  l'HoReCa,  si  e'  parzialmente
riconvertita con le  vendite  da  asporto,  utilizzando  il  prodotto
preaffettato  in  vaschetta,  risultando  di  piu'  facile   gestione
rispetto a quello normalmente servito al tavolo dei ristoranti; 
  Considerato che nei mercati  esteri  piu'  lontani,  il  prosciutto
preconfezionato viene generalmente spedito via aerea, per  consentire
al prodotto di giungere sugli scaffali dei supermercati con una  vita
utile residua sufficiente per poter  essere  venduto  al  consumatore
finale; 
  Considerato  che  l'emergenza   coronavirus   ha   determinato   la
cancellazione di numerose tratte  aeree,  anche  commerciali,  con  i
costi che sono lievitati in modo  esponenziale,  tanto  da  porre  il
Prosciutto di Parma fuori mercato perche' troppo caro e  che  l'unica
possibile soluzione, allo stato attuale, e' di affidarsi al trasporto
via mare, che comporta pero' tempi di trasporto piu' lunghi  rispetto
all'aereo e non consentono al Prosciutto di  Parma  in  vaschetta  di
essere poi distribuito in tempo utile ai rivenditori finali; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto di  Parma,
riconosciuto  dal  Ministero  ai  sensi  della  legge  n.   526/1999,
acquisita con protocollo n. 0132066 del 22 marzo  2022,  di  modifica
temporanea dell'art. 12 «Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e
confezionato» del capitolo 5 del disciplinare di produzione,  con  la
quale si chiede di estendere la scadenza del prodotto in vaschetta di
trenta giorni, in modo da rendere possibili le  spedizioni  via  mare
anche per il Prosciutto di Parma preconfezionato, mantenendo una vita
commerciale residua coerente con le normali esigenze commerciali; 
  Considerate le  prove  scientifiche  sperimentali  effettuate,  nel
corso del 2019, dal  Consorzio  in  collaborazione  con  la  Stazione
sperimentale per l'industria delle  conserve  alimentari  (SSICA)  di
Parma,  che  ha  avuto  l'obiettivo  di  monitorare  nel   tempo   le
caratteristiche del Prosciutto di  Parma  preaffettato,  confezionato
con diverse modalita' (atmosfera protettiva o sottovuoto) e  ottenuto
da  prosciutti  di  differenti  stagionature  (sedici,   diciotto   e
ventiquattro mesi), al fine di valutare la possibilita' di  modifiche
alle   attuali   prescrizioni   relative   al   termine   minimo   di
conservazione; 
  Considerati i risultati delle prove scientifiche  sperimentali  che
hanno permesso di concludere che e' possibile prolungare  il  termine
minimo  di  conservazione  del  preaffettato  conservato  refrigerato
(≤10°C) quando il prodotto e' ottenuto  da  prosciutti  adeguatamente
stagionati, con specifiche caratteristiche  di  peso  e  stagionatura
minima; 
  Visto la  comunicazione  trasmessa  dalla  Regione  Emilia-Romagna,
acquisita al protocollo n. 0138826 del 25 marzo  2022,  che  conferma
quanto  comunicato  dal  Consorzio  di  tutela  e  dall'organismo  di
controllo,    esprimendo,    al    contempo,    parere     favorevole
all'approvazione della modifica temporanea presentata; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma»  ai  sensi
del citato art. 53, par.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e
dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Prosciutto  di  Parma»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
alla pubblicazione della  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione della «Prosciutto di  Parma»  registrata  in  qualita'  di
denominazione di origine  protetta  in  forza  al  n.  1107/96  della
Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Prosciutto di Parma» sara' in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per mesi dodici. 
    Roma, 28 marzo 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero