IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante «Provvedimenti  per
il credito alla cooperazione e  misure  urgenti  a  salvaguardia  dei
livelli di occupazione», cosi' come modificata  dall'art.  12,  della
legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni
e,  in  particolare,  l'art.  17,  che  disciplina  le  modalita'  di
intervento del  Ministero  dello  sviluppo  economico  attraverso  la
partecipazione al  capitale  di  societa'  finanziarie  appositamente
costituite, a sostegno dello sviluppo  di  piccole  e  medie  imprese
costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola  societa'
cooperativa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 3 gennaio 2015, n. 2, istitutivo, ai sensi del predetto  art.  1,
comma 845, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  di  un  apposito
regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo  sviluppo  di
societa' cooperative attraverso la concessione alle predette  imprese
di finanziamenti agevolati, la cui gestione e' affidata alle societa'
finanziare di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985,
n. 49; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  4  gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 22 febbraio 2021, n. 44, che sostituisce la disciplina recata dal
predetto decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  dicembre
2014; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  31  marzo  2021,
adottato in attuazione del predetto decreto 4 gennaio  2021,  con  il
quale sono stati definiti gli aspetti operativi per la  presentazione
e la valutazione delle domande, la concessione e  l'erogazione  delle
agevolazioni delle  iniziative  agevolate  nonche'  le  modalita'  di
regolamentazione  dei  rapporti  tra  il  Ministero  dello   sviluppo
economico e le societa' finanziarie a cui  e'  affidata  la  gestione
dell'intervento; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
il quale e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Fondo per la crescita  sostenibile,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma 2,  lettera  c-ter),  del  predetto
art.  23,  che  individua  tra  le  finalita'  del   Fondo   crescita
sostenibile il  sostegno  agli  interventi  diretti  a  salvaguardare
l'occupazione e a  dare  continuita'  all'esercizio  delle  attivita'
imprenditoriali; 
  Visto l'art. 1, comma 270, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»  che  ha
introdotto il comma 3-quater) del citato art. 23, prevendo  che,  per
le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter) dello stesso articolo,
possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in
forma di societa' cooperative, costituite da  lavoratori  provenienti
da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione
o in affitto, ai lavoratori medesimi; 
  Visto il comma 273 del citato art. 1, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, che stabilisce che le societa' cooperative di cui al predetto
comma 3-quater) dell'art. 23, rispettano la condizione di  prevalenza
di cui all'art. 2513 del codice civile a decorrere  dal  quinto  anno
successivo alla loro costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 746, della legge 30  dicembre  2021  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  che  ha
sostituito il comma 3-quater) del citato art. 23; 
  Considerato che il vigente comma 3-quater)  del  predetto  art.  23
prevede che: 
    a) possono essere concessi finanziamenti  in  favore  di  piccole
imprese in forma di societa'  cooperative  costituite  da  lavoratori
provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse,
in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi; 
    b) per la gestione degli interventi il Ministero  dello  sviluppo
economico si avvale, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  sulla  base  di  apposita  convenzione,   delle   societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 27
febbraio 1985, n. 49; 
    c) con provvedimento del Ministro dello sviluppo  economico  sono
fornite modalita' e criteri per la  concessione,  l'erogazione  e  il
rimborso dei predetti finanziamenti; 
  Considerato che il regime di aiuti di cui al decreto del 4  gennaio
2021 persegue finalita' in linea con quanto  previsto  dall'art.  23,
comma 3-quater, e che la  gestione  dello  stesso  e'  affidata  alle
societa' finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 27 febbraio 1985, n. 49; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno, dare  attuazione  alle  disposizioni
previste dall'art. 23, comma 3-quater, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, attraverso il ricorso al regime di aiuti  istituito  dal
predetto decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  4  gennaio
2021; 
  Ritenuto,   altresi',   opportuno,   al   fine   di   favorire   il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal  citato  art.  23,  comma
3-quater, prevedere, nell'ambito del perimetro  di  operativita'  del
richiamato regime, specifiche disposizioni  in  favore  dei  progetti
presentati da  piccole  imprese  in  forma  di  societa'  cooperativa
costituite da  lavoratori  provenienti  da  aziende  i  cui  titolari
intendano  trasferire  le  stesse,  in  cessione  o  in  affitto,  ai
lavoratori medesimi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Ambito di applicazione e disposizioni finanziarie 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto  dall'art.
23,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
definisce i criteri per la concessione, l'erogazione  e  il  rimborso
dei finanziamenti di cui al medesimo comma 3-quater. 
  2. I finanziamenti di cui  al  presente  decreto  sono  concessi  a
valere sulle risorse destinate all'attuazione dell'intervento di  cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.