Art. 2 Modalita' di attuazione dell'intervento 1. I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, di cui all'art. 1 sono concessi con le modalita' e le condizioni di cui al regime di aiuti istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, fatta salva l'applicazione delle seguenti condizioni: a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; b) importo non superiore a sette volte il valore della partecipazione gia' detenuta dalla societa' finanziaria nella societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). 3. Le societa' cooperative beneficiarie dell'intervento di cui al presente decreto, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.