Art. 2 
 
               Modalita' di attuazione dell'intervento 
 
  1. I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese in forma di
societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da  aziende
i cui titolari intendano trasferire  le  stesse,  in  cessione  o  in
affitto, ai lavoratori medesimi, di cui all'art. 1 sono concessi  con
le modalita' e le condizioni di cui al regime di aiuti istituito  dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021. 
  2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  sono  regolati   dalle
disposizioni di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 4 gennaio 2021, fatta salva  l'applicazione  delle
seguenti condizioni: 
    a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni,
comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; 
    b)  importo  non  superiore  a  sette  volte  il   valore   della
partecipazione  gia'  detenuta  dalla  societa'   finanziaria   nella
societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni  caso,  per  un  importo
complessivamente    non     superiore     a     euro     2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00). 
  3. Le societa' cooperative beneficiarie dell'intervento di  cui  al
presente decreto, in attuazione della previsione di cui  all'art.  1,
comma 273, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  rispettano  la
condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del  codice  civile,  a
decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.