Art. 3 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di finanziamento agevolato di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 presentate alle societa' finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021. 3. La gestione dei rapporti inerenti agli interventi di cui al presente decreto e' regolata dalla medesima convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e le societa' finanziarie di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente la gestione della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2022 Il Ministro: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 229