Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste
di finanziamento agevolato di cui all'art. 8 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4  gennaio  2021  presentate  alle  societa'
finanziarie a decorrere dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 4 gennaio 2021. 
  3. La gestione dei rapporti inerenti  agli  interventi  di  cui  al
presente decreto e' regolata dalla medesima convenzione in essere tra
il Ministero dello sviluppo economico e le  societa'  finanziarie  di
cui all'art. 17, comma 2,  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,
concernente la gestione della misura agevolativa di  cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 229