Art. 4 
 
                         Tutela brevettuale 
 
  Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico/biosimilare   e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
  Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare   e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone
di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale.