Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno  1974,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  266
dell'11  giugno  1974  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Grignolino   del
Monferrato  Casalese»  ed  approvato  il  relativo  disciplinare   di
produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Regione Piemonte, su istanza del  Consorzio  Colline  del  Monferrato
Casalese  con  sede  in  Casale   Monferrato   (AL),   e   successive
integrazioni, intesa ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Grignolino  del  Monferrato  Casalese»
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale  7
novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  29  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini "«Grignolino del Monferrato Casalese»; 
    Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2021,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 263  del  4  novembre
2021, concernente modifiche ordinarie al disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»; 
    Vista  la  pubblicazione  della  comunicazione   2022/C75/06   di
approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di  produzione
di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'art. 17, paragrafi 2 e
3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione pubblicata
nella GUUE C75 del 16 febbraio 2022; 
    Considerato che ai sensi del citato regolamento  UE  n.  33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  sono
considerate  «unionali»  e  come  tali  seguono  l'analoga  procedura
stabilita dalla preesistente normativa  dell'Unione  europea  per  le
modifiche non minori e, pertanto, nelle more dell'adozione del  nuovo
decreto sulla procedura nazionale relativa alle domande di protezione
delle DOP e IGP dei vini e di  modifica  dei  disciplinari,  sono  da
seguire per la pubblicizzazione nazionale delle domande di  modifiche
«unionali» le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7  novembre
2012; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«unionale» del disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»; 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ufficio  PQAI  IV,
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.