IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto  comma,  e  117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art.  17,
commi 3 e 4; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'art. 4; 
  Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare l'art. 2; 
  Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398; 
  Vista la  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  recante  «Riforma  dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi» e, in particolare,
l'art. 1, comma 3, concernente il livello minimo imponibile  ai  fini
del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni  dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e  degli
esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'art. 2,
comma 1 e comma 5; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2,
comma 2, lettere f) e h), l'art. 5, comma 5, l'art. 18,  comma  5,  e
l'art. 19; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1, comma 1; 
  Vista la legge 3 agosto 1998,  n.  315,  relativa  agli  interventi
finanziari  per  le  universita'  e  la  ricerca,   con   particolare
riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a); 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 18 giugno 2008, con il  quale,  a  decorrere  dall'anno
2008 l'importo lordo  delle  borse  per  la  frequenza  ai  corsi  di
dottorato di ricerca e' stato determinato in euro 13.638,47; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con  particolare  riferimento
all'art. 4 come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il regolamento in materia di Dottorato di  ricerca,  adottato
con decreto ministeriale 8 febbraio  2013,  n.  45,  con  particolare
riguardo all'art. 9, comma 2; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 25 gennaio 2018,  n.  40  relativo  alla  modifica  del
citato  decreto  ministeriale  18  giugno  2008,  e  in   particolare
all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato a decorrere
dal 1° gennaio 2018, determinato in euro  15.343,28  al  lordo  degli
oneri previdenziali a carico del percipiente; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  presentato  alla
Commissione europea  ai  sensi  degli  articoli  18  e  seguenti  del
regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa  e
la  resilienza,  e  in  particolare  gli  obiettivi  specifici  della
Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»; 
  Visto il regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi
e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione  dei  corsi  di
dottorato da parte  degli  enti  accreditati,  adottato  con  decreto
ministeriale 14 dicembre  2021,  n.  226,  con  particolare  riguardo
all'art. 9, comma 3, che in materia di borse di  studio  dispone  che
l'importo minimo della borsa di studio e' stabilito con  decreto  del
Ministro e che l'incremento della borsa di studio e' stabilito  nella
misura del cinquanta per cento, per un periodo  complessivamente  non
superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attivita'  di  ricerca
all'estero autorizzate dal collegio dei docenti e  che  tale  periodo
puo' essere esteso fino a un tetto massimo  complessivo  di  diciotto
mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o  attivati  ai
sensi della disciplina regolamentare sull'accreditamento di corsi  da
parte delle universita'; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», e in particolare  la  lettera
c) del comma 297 dell'art. 1, che prevede l'incremento del fondo  per
il finanziamento ordinario delle universita' di «15 milioni  di  euro
per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023
destinati  per  l'adeguamento  dell'importo  delle  borse  di  studio
concesse  per  la  frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca»,
disponendo altresi' che «L'adeguamento dell'importo  della  borsa  di
studio e' definito con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge»; 
  Considerato che la relazione tecnica al disegno di  legge  n.  2048
concernente  «Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»,
relativamente alla citata previsione di cui alla lettera e) del comma
297, prevede: «con tale disposizione si  intende  adeguare  l'importo
delle borse di dottorato  in  modo  da  raggiungere  quanto  meno  il
minimale contributivo Inps. Occorre, pertanto, innalzare la borsa  di
dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al
minimale contributivo Inps; 
  Vista la circolare della Direzione centrale entrate  dell'Inps,  n.
25 in data 11 febbraio 2022, avente ad oggetto: «Gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote
contributive reddito per l'anno 2022. Nuove aliquote contributive» e,
in particolare il paragrafo 7 laddove indica:  «Per  l'anno  2022  il
minimale di reddito previsto dall'art. 1,  comma  3,  della  legge  2
agosto 1990, n. 233, e' pari a euro 16.243,00»; 
  Ritenuto, pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa,
di dover rideterminare l'importo della borsa di dottorato annuale nel
suddetto importo di euro 16.243,00, come da indicazione dell'Inps, al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, a decorrere
dal 1° luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa  per
la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in
euro 15.343,28 e' rideterminato in  euro  16.243,00  al  lordo  degli
oneri previdenziali a carico del percipiente.