IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 17,
commi 3 e 4;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'art. 4;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare l'art. 2;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 233, recante «Riforma dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi» e, in particolare,
l'art. 1, comma 3, concernente il livello minimo imponibile ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'art. 2,
comma 1 e comma 5;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2,
comma 2, lettere f) e h), l'art. 5, comma 5, l'art. 18, comma 5, e
l'art. 19;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, relativa agli interventi
finanziari per le universita' e la ricerca, con particolare
riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 18 giugno 2008, con il quale, a decorrere dall'anno
2008 l'importo lordo delle borse per la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca e' stato determinato in euro 13.638,47;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all'art. 4 come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento in materia di Dottorato di ricerca, adottato
con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, con particolare
riguardo all'art. 9, comma 2;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 25 gennaio 2018, n. 40 relativo alla modifica del
citato decreto ministeriale 18 giugno 2008, e in particolare
all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato a decorrere
dal 1° gennaio 2018, determinato in euro 15.343,28 al lordo degli
oneri previdenziali a carico del percipiente;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del
regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della
Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»;
Visto il regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi
e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati, adottato con decreto
ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, con particolare riguardo
all'art. 9, comma 3, che in materia di borse di studio dispone che
l'importo minimo della borsa di studio e' stabilito con decreto del
Ministro e che l'incremento della borsa di studio e' stabilito nella
misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non
superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attivita' di ricerca
all'estero autorizzate dal collegio dei docenti e che tale periodo
puo' essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto
mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai
sensi della disciplina regolamentare sull'accreditamento di corsi da
parte delle universita';
Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», e in particolare la lettera
c) del comma 297 dell'art. 1, che prevede l'incremento del fondo per
il finanziamento ordinario delle universita' di «15 milioni di euro
per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023
destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio
concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca»,
disponendo altresi' che «L'adeguamento dell'importo della borsa di
studio e' definito con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge»;
Considerato che la relazione tecnica al disegno di legge n. 2048
concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,
relativamente alla citata previsione di cui alla lettera e) del comma
297, prevede: «con tale disposizione si intende adeguare l'importo
delle borse di dottorato in modo da raggiungere quanto meno il
minimale contributivo Inps. Occorre, pertanto, innalzare la borsa di
dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al
minimale contributivo Inps;
Vista la circolare della Direzione centrale entrate dell'Inps, n.
25 in data 11 febbraio 2022, avente ad oggetto: «Gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote
contributive reddito per l'anno 2022. Nuove aliquote contributive» e,
in particolare il paragrafo 7 laddove indica: «Per l'anno 2022 il
minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233, e' pari a euro 16.243,00»;
Ritenuto, pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa,
di dover rideterminare l'importo della borsa di dottorato annuale nel
suddetto importo di euro 16.243,00, come da indicazione dell'Inps, al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, a decorrere
dal 1° luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per
la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in
euro 15.343,28 e' rideterminato in euro 16.243,00 al lordo degli
oneri previdenziali a carico del percipiente.