Art. 2 
 
  1. Ai fini del presente decreto, trova applicazione la disposizione
dettata dall'art. 9, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto
ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, che, al  fine  di  valorizzare
l'attivita'   di   ricerca   all'estero   dei   dottorandi,   prevede
l'elevazione del 50% dell'importo della borsa di  dottorato,  per  un
periodo  complessivamente  non  superiore  a  dodici  mesi,  per   lo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  all'estero  autorizzate  dal
collegio dei docenti e dispone che tale periodo  puo'  essere  esteso
fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i  dottorati
in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi della disciplina
regolamentare   sull'accreditamento   di   corsi   da   parte   delle
universita'.