Art. 2 1. Ai fini del presente decreto, trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, che, al fine di valorizzare l'attivita' di ricerca all'estero dei dottorandi, prevede l'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attivita' di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti e dispone che tale periodo puo' essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi della disciplina regolamentare sull'accreditamento di corsi da parte delle universita'.