IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  e,  in
particolare, gli articoli 21 e 24; 
  Vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai
sensi della legge 3  marzo  2009,  n.  18,  e,  in  particolare,  gli
articoli 9, 21 e 24; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»,  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il  controllo
preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei  conti  sugli   «atti
normativi a rilevanza esterna,  atti  di  programmazione  comportanti
spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 1, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  106  recante
«Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29  luglio  2003,
n. 229»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013,  n.  4,  recante  «Disposizioni  in
materia di  professioni  non  organizzate»  e,  in  particolare,  gli
articoli 6 e 7; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19», e,  in  particolare,  l'art.  34-ter  che
introduce «misure  per  il  riconoscimento  della  lingua  dei  segni
italiana e l'inclusione delle persone con disabilita' uditiva»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  14
ottobre  2021,  n.  1154,  recante   «Autovalutazione,   valutazione,
accreditamento iniziale  e  periodico  delle  sedi  e  dei  corsi  di
studio»; 
  Tenuto  conto  che,  ai  fini  dell'adozione  del  decreto  recante
disposizioni in  tema  di  «Percorsi  formativi  per  l'accesso  alle
professioni di interprete in LIS e di  interprete  in  LIST»,  l'art.
34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  21  maggio  2021,  n.  69,  prescrive
l'acquisizione del concerto del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Sentito il  Consiglio  universitario  nazionale  che,  in  data  17
novembre 2021 ha reso il richiesto parere ai sensi dell'art. 2, comma
1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dell'universita'  e   della
ricerca, in data 23 novembre 2021, con la nota prot. 01396; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Definizione delle professioni di interprete in lingua 
       dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile 
 
  1. L'interprete in lingua dei segni italiana, anche denominata LIS,
e lingua dei segni italiana tattile, anche  denominata  LIST,  e'  un
professionista  specializzato  nella  traduzione  e   interpretazione
rispettivamente della LIS e  della  LIST  e  svolge  la  funzione  di
interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne  condividono
la    conoscenza    mediante    la    traduzione     in     modalita'
linguistico-gestuale codificata delle  espressioni  utilizzate  nella
lingua verbale o in  altre  lingue  dei  segni  e  lingue  dei  segni
tattili. 
  2. La professione di interprete di cui al comma 1, e' esercitata in
forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,  da
coloro che hanno conseguito il titolo universitario di  cui  all'art.
2, ovvero da coloro che,  entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione  del
presente decreto, sono  in  possesso  della  attestazione  rilasciata
dalle associazioni professionali iscritte  al  MISE  ai  sensi  degli
articoli 7 e 8 della legge 14  gennaio  2013,  n.  4,  ovvero,  entro
ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica
UNI applicabile, sono in possesso della certificazione di conformita'
alla normativa tecnica UNI applicabile ai  sensi  dell'art.  9  della
medesima legge.