Art. 3 Istituzione dell'elenco degli interpreti in LIS e in LIST 1. Dal 1° gennaio 2024, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco denominato «Elenco degli interpreti in lingua dei segni italiana» al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2. 2. Le modalita' per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 sono stabilite con apposita circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' almeno sei mesi prima della data di pubblicazione dell'elenco.