Art. 3 
 
      Istituzione dell'elenco degli interpreti in LIS e in LIST 
 
  1. Dal 1° gennaio 2024,  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un elenco denominato «Elenco degli  interpreti
in lingua dei segni italiana» al quale possono iscriversi coloro  che
sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2. 
  2. Le modalita' per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1  sono
stabilite con apposita circolare della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Ufficio per le  politiche  in  favore  delle  persone  con
disabilita'  almeno  sei  mesi  prima  della  data  di  pubblicazione
dell'elenco.