IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», in particolare l'art. 56; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», in particolare l'art. 13-ter; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», con particolare riferimento all'art. 31 concernente il coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 28 febbraio 2022 e' stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 dell'11 marzo 2022 con cui e' istituita una struttura di coordinamento nazionale che svolge attivita' di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo del Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attivita' volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina; Ravvisata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31 del citato decreto-legge n. 21/2022, disciplinando con la necessaria urgenza le diverse forme di supporto all'accoglienza ivi previste, dando riscontro alle indifferibili esigenze delle persone in fuga dagli eventi bellici in atto; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Dispone: Art. 1 Accoglienza diffusa 1. In considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, provvede alla pubblicazione di uno o piu' avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad enti del terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attivita' di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022. Le procedure degli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma, da espletare in tempi stretti e congruenti con l'urgenza in atto, prevedono forme e modalita' per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza sostanzialmente omogenei a quelli assicurati nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attivabili nel limite massimo di 15.000 unita'. Spetta ai Commissari delegati coordinare l'attivazione, nell'ambito delle manifestazioni di interesse selezionate dall'avviso nazionale, dei posti necessari sulla base del fabbisogno territoriale garantendo il raccordo con le altre forme di assistenza di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. Gli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma prevedono il coinvolgimento dei comuni alle attivita' di accoglienza diffusa e sono definite individuando costi unitari, a persona e al giorno, sostanzialmente omogenei a quelli previsti per la gestione delle strutture di accoglienza di cui al periodo precedente, come ridefiniti dal Ministero dell'interno per la gestione della presente situazione emergenziale in attuazione dei decreti-legge richiamati in premessa. 2. La manifestazione di interesse contiene esplicita dichiarazione da parte del proponente circa il pieno coinvolgimento dei comuni previa stipula di un accordo di partenariato. 3. All'esito della valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al comma 1, con successive convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017, da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e ciascun soggetto proponente assistenza interessato, sono definite le modalita' organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa, anche in deroga alle previsioni contenute nel medesimo art. 56. In relazione alle modalita' di rendicontazione, al fine di garantire percorsi amministrativi e processi gestionali semplificati, rapidi e compatibili con l'urgenza determinata dal contesto emergenziale in atto, nonche' la sostanziale omogeneita' rispetto ai servizi offerti dalle strutture di accoglienza gestite dal Ministero dell'interno ai sensi dei richiamati articoli del decreto legislativo n. 142/2015, ai soggetti gestori individuati dall'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21/2022 si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017, nei limiti di quanto disposto dagli avvisi di cui al comma 1. 4. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono la corresponsione di anticipazioni finalizzate ad assicurare il necessario supporto all'immediata attivazione della capacita' operativa dei soggetti gestori, e, a tal fine, sono sottoscritte previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Il costo connesso con la sottoscrizione della richiesta garanzia fideiussoria puo' essere rendicontato, a conclusione del servizio, ai fini del relativo rimborso.