Art. 11 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'art. 1, nel limite massimo di 142 milioni di euro, all'art. 2, nel limite massimo di 54 milioni di euro, all'art. 5, nel limite massimo di 152 milioni di euro, della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.