Art. 12 Clausola di salvaguardia delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio