Art. 2 
 
 
                     Contributo di sostentamento 
 
  1. In considerazione dell'esigenza di integrare, in  via  di  somma
urgenza,  le  misure  di  assistenza  ed  accoglienza  ordinariamente
previste, a fronte del continuo incremento del numero  delle  persone
provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici  in  atto,  per
dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera  b),
del decreto-legge n. 21/2022 fino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  il  28  febbraio  2022,  il
Dipartimento della protezione civile  e'  autorizzato  a  riconoscere
alle persone richiedenti la  protezione  temporanea  derivante  dalla
decisione di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio  dell'Unione
europea del 4 marzo 2022 e che abbiano trovato autonoma sistemazione,
un contributo di sostentamento una tantum pari ad  euro  300  mensili
pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti  dalla  data
di ingresso nel territorio nazionale,  convenzionalmente  individuata
nella data di presentazione delle richiesta di protezione  temporanea
ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre
2022. In presenza di minori, in  favore  dell'adulto  titolare  della
tutela  legale  o  affidatario,   e'   riconosciuto   un   contributo
addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di eta'  inferiore
a 18 anni. 
  2.  In  ragione  della  necessita'  di  procedere   tempestivamente
all'attivazione e gestione delle  misure  di  cui  al  comma  1,  per
l'affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di
somma urgenza, il Dipartimento della protezione  civile  provvede  in
attuazione  delle  procedure  previste  dall'art.  163  del   decreto
legislativo n. 50/2016 allo scopo di: 
    a. avvalersi di un soggetto finanziario  sottoposto  ai  previsti
controlli   di   Banca   d'Italia,   dell'Autorita'   garante   delle
comunicazioni - AGCOM e della Commissione di controllo sulle societa'
e la borsa - CONSOB; 
    b. consentire l'erogazione del contributo  di  sostentamento,  in
tempi rapidi e congruenti con la temporalita' prevista dal richiamato
art. 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21/2022,  mediante
l'erogazione di contanti nei riguardi  di  soggetti  beneficiari  non
titolari di conto corrente presso un istituto di credito operante sul
territorio nazionale; 
    c. assicurare la  possibilita'  di  percepire  il  contributo  di
sostentamento  presso  la  piu'   ampia   pluralita'   di   sportelli
sull'intero territorio nazionale e in regime di circolarita',  attesa
la mancanza di  una  residenza  stabile,  e  la  possibilita'  che  i
soggetti beneficiari modifichino la propria localita'  di  permanenza
durante il periodo considerato; 
    d. prevedere che l'erogazione avvenga previo  riconoscimento  del
beneficiario effettuata allo  sportello  mediante  identificazione  a
mezzo dell'esibizione del proprio  documento  di  identita'  e  della
presentazione  della  ricevuta  della  richiesta  di   permesso   per
protezione temporanea rilasciata dalla questura competente; 
    e. prevedere che l'erogazione del  contributo  avvenga  per  ogni
mese, o porzione di mese superiore a giorni dieci, durante  il  quale
il beneficiario  non  abbia  fruito  di  altre  forme  di  assistenza
alloggiativa messa  a  disposizione  con  oneri  a  carico  di  fondi
pubblici nel limite massimo di tre mesi dall'ingresso sul  territorio
nazionale, come risultante dalla domanda di  permesso  di  protezione
temporanea; 
    f.  possibilita'  che  il  contributo  venga  erogato,  in  unica
soluzione e in forma cumulativa, anche per due o tre mensilita',  ove
spettanti, qualora le tempistiche istruttorie si protraggano oltre il
termine di novanta giorni  dalla  data  di  ingresso  nel  territorio
nazionale, fermi restano i predetti limiti di importo e durata; 
    g. garantire  adeguati  criteri  di  riservatezza,  tutela  delle
informazioni e sicurezza fisica ed informatica. 
  3. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla
fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre  forme  di
assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all'art. 1,  anche
temporanea,  messe  a  disposizione  con  oneri  a  carico  di  fondi
pubblici. 
  4. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo  di
sostentamento di cui  al  presente  articolo  possono  presentare  la
relativa domanda accedendo ad una  apposita  piattaforma  informatica
resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile. 
  5. Il Dipartimento della protezione civile  adotta  le  indicazioni
operative  necessarie  per   la   disciplina   delle   modalita'   di
presentazione delle domande e di erogazione  del  contributo,  avendo
cura di assicurare la  necessaria  semplificazione  e  celerita'  del
procedimento, attesa l'urgenza delle  esigenze  presupposte,  nonche'
per lo svolgimento dei relativi controlli.