Art. 2 Contributo di sostentamento 1. In considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21/2022 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, e' riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a 18 anni. 2. In ragione della necessita' di procedere tempestivamente all'attivazione e gestione delle misure di cui al comma 1, per l'affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 allo scopo di: a. avvalersi di un soggetto finanziario sottoposto ai previsti controlli di Banca d'Italia, dell'Autorita' garante delle comunicazioni - AGCOM e della Commissione di controllo sulle societa' e la borsa - CONSOB; b. consentire l'erogazione del contributo di sostentamento, in tempi rapidi e congruenti con la temporalita' prevista dal richiamato art. 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21/2022, mediante l'erogazione di contanti nei riguardi di soggetti beneficiari non titolari di conto corrente presso un istituto di credito operante sul territorio nazionale; c. assicurare la possibilita' di percepire il contributo di sostentamento presso la piu' ampia pluralita' di sportelli sull'intero territorio nazionale e in regime di circolarita', attesa la mancanza di una residenza stabile, e la possibilita' che i soggetti beneficiari modifichino la propria localita' di permanenza durante il periodo considerato; d. prevedere che l'erogazione avvenga previo riconoscimento del beneficiario effettuata allo sportello mediante identificazione a mezzo dell'esibizione del proprio documento di identita' e della presentazione della ricevuta della richiesta di permesso per protezione temporanea rilasciata dalla questura competente; e. prevedere che l'erogazione del contributo avvenga per ogni mese, o porzione di mese superiore a giorni dieci, durante il quale il beneficiario non abbia fruito di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici nel limite massimo di tre mesi dall'ingresso sul territorio nazionale, come risultante dalla domanda di permesso di protezione temporanea; f. possibilita' che il contributo venga erogato, in unica soluzione e in forma cumulativa, anche per due o tre mensilita', ove spettanti, qualora le tempistiche istruttorie si protraggano oltre il termine di novanta giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, fermi restano i predetti limiti di importo e durata; g. garantire adeguati criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica. 3. Il contributo di cui al presente articolo e' alternativo alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all'art. 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici. 4. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo di sostentamento di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda accedendo ad una apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile. 5. Il Dipartimento della protezione civile adotta le indicazioni operative necessarie per la disciplina delle modalita' di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerita' del procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte, nonche' per lo svolgimento dei relativi controlli.