Art. 3 Gestione dei dati personali per le misure di accoglienza e sostentamento 1. Al solo fine di consentire le attivita' di gestione delle misure previste dall'art. 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 21/2022, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022: a. i soggetti gestori dei servizi di accoglienza diffusa di cui all'art. 1 sono autorizzati a comunicare i dati personali comuni dei soggetti presi in carico al Dipartimento della protezione civile; b. il Ministero dell'interno, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sue articolazioni territoriali, e' autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, puo', a sua volta, comunicarli unicamente al soggetto affidatario dell'implementazione della misura di cui all'art. 2. 2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 e' effettuato per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'. 3. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata, dell'avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 4. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalita', anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.