Art. 5 
 
 
      Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria 
 
  1. In conformita' a quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
85/2003 e dalle  disposizioni  di  attuazione  adottate,  le  persone
destinatarie  della  protezione  temporanea  di  cui  trattasi   sono
equiparate, ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale,  ai
cittadini italiani. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 al momento della  presentazione  della
domanda di  permesso  di  soggiorno  per  protezione  temporanea,  e'
rilasciato al richiedente da parte della questura il codice  fiscale,
secondo la procedura  gia'  prevista  per  i  richiedenti  protezione
internazionale,   attraverso   i   sistemi   messi   a   disposizione
dall'Agenzia dell'entrate. Attraverso la procedura di cui al  periodo
precedente, oltre ai dati anagrafici e' trasmessa  all'Agenzia  delle
entrate  anche  una  informazione  che   consenta   di   identificare
automaticamente  il  richiedente  come  destinatario  di   assistenza
sanitaria. 
  3. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  l'Agenzia  delle
entrate rende disponibile al Sistema tessera sanitaria,  gestito  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  codice  fiscale   e
l'informazione atta a identificare il richiedente  come  destinatario
di assistenza sanitaria di cui al comma 2, nonche'  -  attraverso  le
procedure informatiche gia' attive tra i due enti - i  relativi  dati
anagrafici. 
  4. Per ciascun soggetto individuato ai sensi  del  comma  2,  viene
riconosciuto alla rispettiva regione o provincia autonoma fino al  31
dicembre 2022 un rimborso quantificato forfettariamente nella  misura
di euro 1.520,00, comprensivo  anche  delle  prestazioni  erogate  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 873/2022, per un  massimo  di
100.000 unita'. 
  5. I rimborsi  di  cui  al  comma  4  sono  erogati  a  favore  dei
Commissari delegati di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile  n.  872/2022  a  valere  sulle  contabilita'
speciali istituite per la presente gestione emergenziale, sulla  base
della comunicazione relativa al numero delle persone di cui al  comma
2 resa disponibile dal Sistema tessera sanitaria, in forma  aggregata
per singola regione e provincia  autonoma  dove  sono  presentate  le
istanze di cui al comma 2, con cadenza bimestrale.  Per  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, la comunicazione e'  effettuata  dai
presidenti delle province e le risorse  sono  trasferite  ai  bilanci
provinciali. 
  6. I Commissari delegati di cui al comma 5, accertano  e  impegnano
nel perimetro sanitario del bilancio regionale i rimborsi ricevuti in
favore dei rispettivi servizi sanitari  ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le regioni e le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli  enti  dei  rispettivi  servizi
sanitari regionali provvedono,  sulla  contabilita'  dell'anno  2022,
all'apertura di un centro di costo dedicato, garantendo pertanto  una
tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla  gestione  di
cui al presente articolo che in ogni caso  confluiscono  nei  modelli
economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n.
147 del 25 giugno 2019. 
  7. Al monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto dal  presenta
articolo si provvede mediante  un  comitato  tecnico  coordinato  dal
Ministero della salute e del quale fanno parte il Dipartimento  della
protezione civile, il Dipartimento Ragioneria  generale  dello  Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze  e  i  rappresentanti  di
tutti i Commissari delegati e dei presidenti delle Province  autonome
di Trento e di Bolzano, anche ai fini delle  opportune  compensazioni
tra regioni, tenuto conto delle  informazioni  di  cui  al  comma  5,
nonche' dei dati aggregati delle prestazioni  risultanti  al  Sistema
tessera sanitaria  e  al  nuovo  sistema  informativo  sanitario  del
Ministero della salute. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo,  a
favore di un massimo di 100.000 persone, si provvede a  valere  sulle
risorse stanziate dall'art. 31, comma 1, lettera c) del decreto-legge
n. 21 del 21 marzo 2022.