Art. 5 Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria 1. In conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 85/2003 e dalle disposizioni di attuazione adottate, le persone destinatarie della protezione temporanea di cui trattasi sono equiparate, ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani. 2. Ai fini di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, e' rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura gia' prevista per i richiedenti protezione internazionale, attraverso i sistemi messi a disposizione dall'Agenzia dell'entrate. Attraverso la procedura di cui al periodo precedente, oltre ai dati anagrafici e' trasmessa all'Agenzia delle entrate anche una informazione che consenta di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, il codice fiscale e l'informazione atta a identificare il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria di cui al comma 2, nonche' - attraverso le procedure informatiche gia' attive tra i due enti - i relativi dati anagrafici. 4. Per ciascun soggetto individuato ai sensi del comma 2, viene riconosciuto alla rispettiva regione o provincia autonoma fino al 31 dicembre 2022 un rimborso quantificato forfettariamente nella misura di euro 1.520,00, comprensivo anche delle prestazioni erogate in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873/2022, per un massimo di 100.000 unita'. 5. I rimborsi di cui al comma 4 sono erogati a favore dei Commissari delegati di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 a valere sulle contabilita' speciali istituite per la presente gestione emergenziale, sulla base della comunicazione relativa al numero delle persone di cui al comma 2 resa disponibile dal Sistema tessera sanitaria, in forma aggregata per singola regione e provincia autonoma dove sono presentate le istanze di cui al comma 2, con cadenza bimestrale. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la comunicazione e' effettuata dai presidenti delle province e le risorse sono trasferite ai bilanci provinciali. 6. I Commissari delegati di cui al comma 5, accertano e impegnano nel perimetro sanitario del bilancio regionale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno 2022, all'apertura di un centro di costo dedicato, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione di cui al presente articolo che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. 7. Al monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto dal presenta articolo si provvede mediante un comitato tecnico coordinato dal Ministero della salute e del quale fanno parte il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e i rappresentanti di tutti i Commissari delegati e dei presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini delle opportune compensazioni tra regioni, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5, nonche' dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al Sistema tessera sanitaria e al nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a favore di un massimo di 100.000 persone, si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 31, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.