Art. 6 Gestione dei dati personali per le misure di assistenza sanitaria 1. Al solo fine di consentire le attivita' di gestione delle misure previste dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21/2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 2-decies del decreto legislativo 10 agosto 2018, n 101, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022: a. il Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, puo', a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell'implementazione delle misure di cui trattasi; b. il Ministero dell'interno, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sue articolazioni territoriali, e' autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, puo', a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell'implementazione delle misure di cui trattasi. 2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 e' effettuato per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'. 3. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata e dell'avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 4. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalita', anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.