Art. 8 Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori provenienti dall'Ucraina 1. Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori dall'Ucraina, le comunita' per minori autorizzate o accreditate all'accoglienza di minori con meno di 14 anni, possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.