Art. 9 Modifiche all'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 1. All'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici» sono sostituite dalle parole: «articoli 32, 36 e, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici»; b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. I posti in accoglienza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dai prefetti con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al primo comma».