IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21
aprile 2021 che  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante:  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  Covid-19»,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 1, con cui lo stato d'emergenza e'  stato
prorogato fino al 31 marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19  marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656  del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1°  aprile  2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665,
666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n.  672  del
12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020,
n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690  del  31
luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n.
693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto  2020,  n.  702  del  15
settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020,
n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24
ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del  20  novembre
2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26  novembre  2020,  n.
717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719  del  4
dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17  dicembre
2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31  dicembre  2020,  n.
735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n.  737  del  2
febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021,
n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del
16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo
2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n.
768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774  e  n.  775
del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del  17  maggio
2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio  2021,  n.  784
del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del  23  agosto
2021, nn. 790 e 791 del 3 settembre 2021,  n.  794  del  7  settembre
2021, n. 804 del 28 ottobre 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n.  806
dell'8 novembre 2021, n. 808 del 12 novembre  2021,  n.  816  del  17
dicembre 2021, n. 817 del 31 dicembre 2021, n.  849  del  21  gennaio
2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Considerato che, per il tramite della Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome - Commissione speciale di protezione  civile,
le  regioni  e  province  autonome  interessate  hanno  rappresentato
l'esigenza di prorogare gli incarichi  gia'  conferiti  al  personale
dotato di specifiche professionalita' di cui all'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre  2020,
gia' prorogati con le citate ordinanze; 
  Considerato che le regioni e le province autonome, per  il  tramite
della  Conferenza  delle  regioni  e  delle   province   autonome   -
Commissione   speciale   protezione    civile,    hanno,    altresi',
rappresentato l'esigenza di prorogare anche gli  incarichi  conferiti
al personale medico di cui alle ordinanze del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714  del  20
novembre 2020, gia' prorogati con le citate ordinanze; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Incarichi  delle  figure  professionali  necessarie  per  il  contact
                               tracing 
 
  1. Al fine di garantire l'operativita' del  sistema  di  ricerca  e
gestione dei contatti dei casi di  COVID-19  (contact  tracing),  gli
incarichi gia' conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre  2020,
prorogati da ultimo con l'ordinanza n. 805 del 5 novembre 2021  e  in
essere alla data del 31 dicembre 2021, possono essere prorogati  fino
al 31 marzo 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite  di  euro
5.809.050,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle  contabilita'
speciali o sul conto di tesoreria unica intestate  ai  Presidenti  di
regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi  dell'art.
1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
630 del 3 febbraio 2020, sulla base  degli  incarichi  effettivamente
conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.