Art. 2 
 
 
Proroga degli incarichi dei medici assunti sul  territorio  nazionale
                 ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il  supporto
delle attivita' delle aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, le regioni e le province autonome possono disporre  la
proroga, nel limite di una  unita',  fino  al  31  marzo  2022  degli
incarichi di lavoro  autonomo  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 714  del  20  novembre  2020,
come  prorogati  dall'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021, dall'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021  e
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
805 del 5 novembre 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro
24.570,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle  contabilita'
speciali intestate ai Presidenti di regione e  provincia  autonoma  -
soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive
esigenze finanziarie.