Art. 2 Proroga degli incarichi dei medici assunti sul territorio nazionale ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020 1. Al fine di garantire una piu' efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attivita' delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, le regioni e le province autonome possono disporre la proroga, nel limite di una unita', fino al 31 marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020, come prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021, dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021 e dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 805 del 5 novembre 2021. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 24.570,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilita' speciali intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.