Art. 2
Ulteriori disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati
al soccorso ed all'assistenza alla popolazione
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, dopo le parole «in
favore dell'Ucraina» e' aggiunto il seguente periodo «ovvero dei
Paesi limitrofi destinatari di assistenza o di organismi
internazionali, di enti del terzo settore e del privato sociale,
individuati anche in deroga all'art. 55, comma 4 del decreto
legislativo n. 117/2017, operanti nell'ambito di interventi definiti
in accordo con il Dipartimento della protezione civile».
2. All'art. 2, comma 2, primo periodo dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022 dopo le
parole «Ucraina» sono aggiunte le seguenti «o degli altri soggetti
beneficiari di cui al comma 1,»; dopo le parole «accompagnato da un
verbale sottoscritto al momento della consegna» sono aggiunte le
seguenti «ovvero da altra idonea documentazione comprovante
l'avvenuta consegna».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio