Art. 2 
 
Ulteriori disposizioni concernenti la donazione di  beni  finalizzati
  al soccorso ed all'assistenza alla popolazione 
 
  1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, dopo le  parole  «in
favore dell'Ucraina» e' aggiunto  il  seguente  periodo  «ovvero  dei
Paesi  limitrofi   destinatari   di   assistenza   o   di   organismi
internazionali, di enti del terzo  settore  e  del  privato  sociale,
individuati  anche  in  deroga  all'art.  55,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 117/2017, operanti nell'ambito di interventi  definiti
in accordo con il Dipartimento della protezione civile». 
  2. All'art. 2, comma 2, primo periodo dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022 dopo  le
parole «Ucraina» sono aggiunte le seguenti «o  degli  altri  soggetti
beneficiari di cui al comma 1,»; dopo le parole «accompagnato  da  un
verbale sottoscritto al momento  della  consegna»  sono  aggiunte  le
seguenti  «ovvero  da   altra   idonea   documentazione   comprovante
l'avvenuta consegna». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 marzo 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio