Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo ha luogo il collocamento della  decima  tranche  dei  titoli
stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 12, 13, 14 e  15
del «decreto di massima». 
  L'importo della tranche relativa al titolo oggetto  della  presente
emissione sara'  pari  al  20  per  cento  secondo  quanto  stabilito
dall'art.  14,  comma  2,  del  «decreto  di  massima»  e  successive
modifiche. 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 marzo 2022.