IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21 e, in particolare, l'art. 2, con epigrafe «Fondo per il rilancio delle attivita' economiche di commercio al dettaglio»; Visto il comma 1 del citato art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attivita' economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, che svolgono in via prevalente attivita' di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99; Visto il comma 2 del medesimo art. 2, che dispone che, per poter beneficiare degli aiuti previsti, «le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresi', in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel registro delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1; b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»; Visto il comma 3 del medesimo art. 2, che dispone che i contributi «sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione»; Visto, inoltre, il comma 4 del medesimo art. 2, che fornisce indicazioni circa le modalita' di accesso al contributo e che dispone, nello specifico, che «l'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalita' definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresi', le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalita' di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalita' automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarita' contributiva delle imprese beneficiarie»; Visti i successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo, che definiscono, in particolare, le modalita' di quantificazione del contributo, nel rispetto dei limiti della dotazione finanziaria stanziata, nonche' delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile; Visto, altresi', il comma 8 del citato art. 2, che dispone che, «per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse»; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19; Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'art. 9, concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarita' contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18, concernente la disciplina in merito alla contabilita' semplificata per le imprese minori; Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180; Considerato che, per lo svolgimento delle attivita' relative all'attuazione dell'intervento agevolativo, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto-legge n. 4/2022»: il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Quadro temporaneo»: il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni; d) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale, il cui funzionamento e' stato disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115; e) «ricavi»: i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.