Art. 3 
 
                Modalita' di accesso all'agevolazione 
 
  1.  Al  fine  dell'ottenimento  dell'agevolazione,  le  imprese  in
possesso dei requisiti previsti dal dall'art. 2 del decreto-legge  n.
4/2022 presentano al Ministero un'apposita istanza,  sulla  base  del
modello  riportato  nell'allegato   n.   1   al   presente   decreto,
esclusivamente  per   via   telematica,   attraverso   la   procedura
informatica resa disponibile sul  sito  istituzionale  del  Ministero
(www.mise.gov.it). Ciascun soggetto puo' presentare una sola istanza. 
  2. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e
l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di  cui  art.
1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82
(cd.  CNS)  ed  e'  riservato  ai  soggetti   rappresentanti   legali
dell'impresa richiedente, come risultanti  dal  certificato  camerale
della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo
accesso alla procedura, puo' conferire ad altro soggetto delegato  il
potere di  rappresentanza  per  la  compilazione,  la  sottoscrizione
digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata  procedura
informatica. 
  3. Ai fini della corretta compilazione  dell'istanza,  il  soggetto
richiedente e' tenuto a: 
    a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati  presso
il registro delle imprese; 
    b) verificare  i  dati  acquisiti  in  modalita'  telematica  dal
registro delle imprese; 
    c) fornire le eventuali precisazioni  richieste  dalla  procedura
informatica. 
  4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non  risulti  possedere,
sulla base delle informazioni desumibili dal registro delle imprese e
risultanti dal relativo certificato  camerale,  i  requisiti  di  cui
all'art. 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b),  del  decreto-legge
n. 4/2022, la procedura informatica non consentira' il  completamento
dell'iter  di  presentazione  dell'istanza.  Nel  caso  in   cui   le
informazioni  presenti  nel  registro   delle   imprese   non   siano
aggiornate, il  soggetto  richiedente  e'  tenuto  ad  effettuare  le
necessarie rettifiche, come previsto al comma 3. 
  5. Ai fini del completamento  della  compilazione  dell'istanza  di
accesso  all'agevolazione,  al  soggetto  istante  e'  richiesto   il
possesso di  una  posta  elettronica  certificata  (PEC)  attiva.  La
registrazione della Pec nel  registro  delle  imprese  e'  condizione
obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo  accertamento
e' effettuato in modalita' telematica dalla procedura informatica. 
  6.  Nell'istanza,  oltre  al  possesso  dei  requisiti  di  accesso
all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara: 
    a) il rispetto del  limite  massimo  di  aiuti  consentito  dalla
Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche  l'importo  del
contributo richiesto, di cui alla lettera d); 
    b) l'ammontare dei ricavi riferiti ai periodi  d'imposta  2019  e
2021; 
    c) l'ammontare medio  mensile  dei  ricavi  relativi  ai  periodi
d'imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati
dividendo l'importo  complessivo  dei  ricavi  di  ciascuno  dei  due
periodi d'imposta per il numero dei mesi in cui  la  partita  IVA  e'
stata attiva nei medesimi periodi; 
    d) l'importo del  contributo  richiesto  ai  sensi  del  presente
decreto; 
    e) l'IBAN relativo  al  conto  corrente,  intestato  al  soggetto
richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione. 
  7. Il soggetto richiedente, ai fini dell'accesso  all'agevolazione,
unitamente all'istanza di cui  al  comma  1,  e'  tenuto  altresi'  a
trasmettere,  laddove  necessarie,  le  autocertificazioni   per   la
richiesta della documentazione antimafia,  rese  secondo  gli  schemi
disponibili nella sezione del sito del  Ministero  (www.mise.gov.it),
dedicata alla misura. 
  8.  A  pena  di  improcedibilita',  l'istanza  deve  pervenire   al
Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua  parte  e,
ove necessari, dei relativi allegati. 
  9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00
del 3 maggio 2022 e sino alle  ore  12,00  del  24  maggio  2022.  Le
istanze presentate fuori dai  predetti  termini,  cosi'  come  quelle
presentate incomplete,  ovvero  con  modalita'  difformi  rispetto  a
quelle sopra descritte,  non  saranno  prese  in  considerazione  dal
Ministero. 
  10. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina
alcun vantaggio ne' penalizzazione  nell'iter  di  trattamento  delle
stesse. Ai fini  dell'attribuzione  delle  agevolazioni,  le  istanze
presentate nel  primo  giorno  utile  saranno  trattate  alla  stessa
stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.