Art. 4 
 
                      Procedura di concessione 
 
  1. Il Ministero, trascorso il termine finale per  la  presentazione
delle istanze di cui all'art. 3, comma 1, accerta, sulla  base  delle
dichiarazioni rese  dal  soggetto  richiedente,  la  sussistenza  dei
requisiti  di  ammissibilita'  e   la   regolarita'   e   completezza
dell'istanza, nonche' verifica il rispetto dei massimali di cui  alla
sezione 3.1 del Quadro temporaneo. 
  2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludano  positivamente,  il  Ministero  determina   l'agevolazione
concedibile secondo le modalita' di cui  all'art.  2,  comma  5,  del
decreto-legge n. 4/2022.  Nello  specifico,  le  risorse  finanziarie
destinate all'intervento agevolativo sono ripartite  tra  i  soggetti
aventi diritto, riconoscendo a  ciascuno  dei  predetti  soggetti  un
importo determinato applicando una percentuale  alla  differenza  tra
l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi  al  periodo  d'imposta
2021 e l'ammontare medio mensile  dei  medesimi  ricavi  riferiti  al
periodo d'imposta 2019, come segue: 
    a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al  periodo  d'imposta
2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00); 
    b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al  periodo  d'imposta
2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a  euro
1.000.000,00 (un milione/00); 
    c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al  periodo  d'imposta
2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un  milione/00)  e  fino  a  euro
2.000.000,00 (due milioni/00). 
  3. Qualora la dotazione finanziaria  destinata  all'intervento  non
sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita  a
tutte le istanze ammissibili di cui al comma 2, ai  sensi  di  quanto
disposto dall'art. 2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  4/2022,  il
Ministero provvede a ridurre in  modo  proporzionale  il  contributo,
sulla base delle risorse  finanziare  disponibili  e  del  numero  di
istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse  fasce  di
ricavi di cui al comma 2. 
  4. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile,
l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 2 e' ridotto,
qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della  normativa
in materia di aiuti di Stato applicabile. 
  5. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1  e  2  ed
effettuata  la  registrazione  dell'aiuto  individuale  nel  Registro
nazionale  degli  aiuti,  adotta  un  provvedimento   cumulativo   di
concessione  per  tutti   i   soggetti   beneficiari.   Il   predetto
provvedimento e' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Ministero
(www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione
delle  informazioni  di  cui  agli  articoli  26  e  27  del  decreto
legislativo 14  marzo  2013,  n.  33  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  La  pubblicazione  del  provvedimento  cumulativo   di
concessione delle agevolazioni sul sito  web  del  Ministero  assolve
l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. 
  6. Il Ministero provvede  a  effettuare  altresi'  gli  adempimenti
previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario  sulla
base di quanto previsto dalla predetta normativa. 
  7. Per le istanze per le quali le  verifiche  di  cui  al  presente
articolo si concludano  negativamente,  il  Ministero  trasmette  una
apposita comunicazione di diniego. 
  8. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui  al
presente  decreto  sono  trasmesse   dal   Ministero   esclusivamente
attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero  declina
qualsiasi  responsabilita'  per  il  mancato  perfezionamento   delle
comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della  casella
di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.