Art. 4 Procedura di concessione 1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 3, comma 1, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e la regolarita' e completezza dell'istanza, nonche' verifica il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo. 2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludano positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 4/2022. Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue: a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00); b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00); c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00). 3. Qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili di cui al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 4/2022, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi di cui al comma 2. 4. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 2 e' ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile. 5. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. 6. Il Ministero provvede a effettuare altresi' gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa. 7. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego. 8. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.