Art. 5 Erogazione dell'agevolazione 1. Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all'art. 4, fatta salva la necessita' di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, l'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti. 2. Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza. 3. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a erogare l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.