Art. 5 
 
                    Erogazione dell'agevolazione 
 
  1. Successivamente alla data  di  pubblicazione  del  provvedimento
cumulativo  di  cui  all'art.  4,  fatta  salva  la   necessita'   di
acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti,  le
agevolazioni concesse sono  erogate  dal  Ministero,  verificata,  in
coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, l'assenza  del  soggetto  beneficiario  nell'elenco
delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali  oggetto  di
decisione  di  recupero,  attraverso  la  cd.   «visura   Deggendorf»
rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti. 
  2. Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica  di  cui
al comma 1, procede all'erogazione  dell'agevolazione  spettante  sul
conto corrente indicato in sede di istanza. 
  3.  Nel  caso  in  cui  emergano  delle  irregolarita'  nell'ambito
dell'attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero  provvede,
in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  a
erogare l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non  rimborsato
in  relazione  agli  aiuti  illegali  ottenuti,   comprensivo   degli
interessi maturati fino alla data dell'erogazione.