Art. 8 Revoca dell'agevolazione 1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti casi: a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili; b) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6; c) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 7. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.