Art. 8 
 
                      Revoca dell'agevolazione 
 
  1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero  nei  seguenti
casi: 
    a)   venga   accertata,    successivamente    alla    concessione
dell'agevolazione, l'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente e non sanabili; 
    b) sia riscontrato il superamento  dei  limiti  di  cumulo  delle
agevolazioni di cui all'art. 6; 
    c) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'art. 7. 
  2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il  Ministero  procede  al
recupero dell'agevolazione indebitamente  utilizzata,  maggiorato  di
interessi e sanzioni secondo  legge,  per  il  successivo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.