Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. All'allegato n. 2 del presente decreto,  e'  riportato  l'elenco
degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2,  della  legge  11  novembre
2011, n. 180. 
  2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto
sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista
dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.  124
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   agli   obblighi   di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 
  3. I soggetti indicati nel modulo di istanza  di  cui  all'art.  3,
comma  1  sono  tenuti  a  prendere  visione   dell'informativa   sul
trattamento dei dati personali allegata al presente decreto (allegato
n.  3)  e  pubblicata  nella  sezione  del  sito  web  del  Ministero
(www.mise.gov.it) dedicata alla misura. 
  4. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'
pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
  5. L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto
restano  subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione  europea
rilasciata in esito alla procedura di  notifica  ai  sensi  dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    Roma, 24 marzo 2022 
 
                                      Il direttore generale: Bronzino