Art. 9 Disposizioni finali 1. All'allegato n. 2 del presente decreto, e' riportato l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 3. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui all'art. 3, comma 1 sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente decreto (allegato n. 3) e pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura. 4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto restano subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Roma, 24 marzo 2022 Il direttore generale: Bronzino