Art. 10 
 
                  Ulteriori elementi di disciplina 
 
  1. Con successivo decreto, emanato ai sensi  dell'art.  62-quinques
di cui in premessa entro novanta giorni dal  presente  decreto,  sono
individuati, ai fini dell'operativita' dell'ANIS, i seguenti elementi
della disciplina: 
    a) la data di avvio dell'operativita' che dovra', in  ogni  caso,
essere compatibile con i termini stabiliti per  il  perseguimento  di
milestone  e  target  del  PNRR   di   competenza   delle   pubbliche
amministrazioni interessate dal funzionamento dell'ANIS; 
    b) i dati contenuti, ivi compresi quelli di cui alle lettere  a),
b) e d) del comma 1 dell'art. 4, e i relativi tempi di  conservazione
e, in particolare, il set di dati relativo a ciascun interessato  con
la precisa individuazione dei dati che sono  trattati,  in  relazione
alle specifiche finalita' di ciascuna  attivita'  di  trattamento,  e
previa  valutazione  della  necessita'   di   tale   trattamento   in
proporzione con la finalita' perseguita; 
    c) le altre banche dati, anche di interesse  nazionale  ai  sensi
dell'art. 60 del CAD, tra cui l'ANIST, i cui dati siano necessari per
lo svolgimento delle funzioni  di  competenza  del  Ministero  o  per
l'allineamento degli ulteriori dati contenuti nell'ANIS, anche per il
tramite dei servizi resi fruibili dalla  PDND,  e  nel  rispetto  dei
principi dell'art. 50-ter del CAD e delle relative linee guida; 
    d) i soggetti diversi da quelli di cui  all'art.  7  che  possono
accedervi, anche per quanto attiene, tra l'altro,  alla  possibilita'
che l'ANIS metta a disposizione delle pubbliche  amministrazioni  per
le relative finalita' istituzionali, nonche' ai soggetti privati  che
vi abbiano diritto e nei  limiti  consentiti  ai  sensi  delle  leggi
vigenti, i dati in essa contenuti, per il tramite  dei  servizi  resi
disponibili dal PDND; 
    e)  le  specifiche  tecniche  e   le   modalita'   operative   di
alimentazione,  correttezza,  esattezza  e  aggiornamento  dei   dati
contenuti nell'ANIS, anche attraverso la PDND; 
    f) la descrizione dettagliata delle  modalita'  di  funzionamento
delle caratteristiche tecniche, delle regole tecniche e dei requisiti
delle garanzie e delle misure  di  sicurezza  di  cui  all'art.  9  e
all'allegato «A», e del  relativo  manuale  operativo,  l'indicazione
della ubicazione della infrastruttura  fisica  nonche'  le  modalita'
operative  di  alimentazione  e  aggiornamento  di  cui  al  comma  3
dell'art. 7; 
    g)  le  regole  tecniche  di  realizzazione  e  di  funzionamento
dell'interfaccia on-line prevista nel comma 1  dell'art.  7  e  delle
interfacce con cui l'ANIS interagisce, e ogni conseguente modifica  e
integrazione all'allegato «A» al presente decreto; 
    h) le modalita' per assicurare il rilascio di  certificazioni  da
parte  delle  istituzioni  della  formazione  superiore,   attraverso
l'ANIS, ai sensi del comma 4 dell'art.  62-quinquies  del  CAD  anche
mediante l'emissione on-line di documenti digitali muniti di  sigillo
elettronico qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014; 
    a) le ulteriori finalita' dell'ANIS,  anche  mediante  i  servizi
resi fruibili dalla PDND, con particolare riguardo: al riconoscimento
nell'Unione europea e all'estero dei titoli di studio i cui dati sono
ivi   contenuti,   attraverso   tecnologie   idonee    a    garantire
l'autenticita' dei titoli medesimi; all'automazione  delle  procedure
di iscrizione on-line ai corsi  delle  istituzioni  della  formazione
superiore, anche attraverso l'accesso, in consultazione, alle  banche
dati di altre  amministrazioni;  alla  disponibilita',  per  ciascuna
istituzione  della  formazione   superiore   e   per   le   pubbliche
amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni
di competenza; alle specifiche finalita' istituzionali  in  relazione
alle quali possono accedervi determinate  categorie  di  soggetti  in
relazione a determinate categorie di dati. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2022 
 
                    Il Ministro dell'universita' 
                           e della ricerca 
                                Messa 
 
                             Il Ministro 
                    per l'innovazione tecnologica 
                      e la transizione digitale 
                                Colao 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 483