Art. 3 Finalita' dell'ANIS 1. L'ANIS, attraverso le relative componenti tecnologiche, mira ad assicurare: a) la disponibilita' dei dati e degli strumenti alla singola istituzione della formazione superiore per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, con particolare riferimento alla finalita' di certificazione; in particolare al fine di consentire la consultazione dei dati da parte dei cittadini, anche per le richiamate finalita' di certificazione; b) l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali; e da parte dei soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti; c) la disponibilita' dei dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on-line alle istituzioni della formazione superiore; d) l'interoperabilita' con le altre banche dati, indicate nell'art. 5 e fermo restando il rinvio di cui all'art. 10, anche di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 del CAD, che sono d'interesse del Ministero per le relative finalita' istituzionali; e) il riconoscimento nell'Unione europea e all'estero dei titoli di studio i cui dati sono ivi contenuti, attraverso tecnologie idonee a garantire l'autenticita' dei titoli medesimi; f) all'automazione delle procedure di iscrizione on-line ai corsi delle istituzioni della formazione superiore, anche attraverso l'accesso, in consultazione, alle banche dati di altre amministrazioni; g) alla disponibilita', per ciascuna istituzione della formazione superiore e per le pubbliche amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza; h) alle specifiche finalita' istituzionali in relazione alle quali possono accedervi determinate categorie di soggetti in relazione a determinate categorie di dati. 2. L'ANIS e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono l'univocita' dei dati stessi nell'ambito delle altre banche dati del Ministero dell'universita' e della ricerca.