Art. 6 
 
                Modalita' di alimentazione dell'ANIS 
 
  1. Le istituzioni  della  formazione  superiore  alimentano  l'ANIS
attraverso la comunicazione al Ministero dei  dati  ivi  previsti  ai
sensi dell'art. 4, necessari per la costituzione  della  stessa  e  i
successivi aggiornamenti. 
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate utilizzando i
servizi resi fruibili dalla PDND. 
  3. Nell'ambito delle  attivita'  di  cui  al  presente  decreto  le
istituzioni della formazione superiore mantengono la titolarita'  del
trattamento dei  dati  di  propria  competenza  e  ne  assicurano  la
correttezza,  l'esattezza  e  l'aggiornamento  attraverso  l'ANS,  in
conformita' alle linee guida di Agid in materia di interoperabilita'.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 relativamente  ai  contenuti
del successivo decreto e, in particolare, alla  possibilita'  che  le
attivita' dell'ANS e delle istituzioni  della  formazione  superiore,
descritte nel presente comma, siano svolte attraverso la PDND.