Art. 9 
 
         Principali garanzie e misure di sicurezza dell'ANIS 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  nell'art.  10,  il  Ministero
implementa le principali garanzie e misure di sicurezza,  appropriate
e specifiche, finalizzate a tutelare i  diritti  fondamentali  e  gli
interessi delle persone fisiche  i  cui  dati  sono  coinvolti  nelle
attivita' di trattamento previste nel presente  decreto.  I  relativi
requisiti di sicurezza cosi' implementati garantiscono, in ogni caso: 
    a) l'integrita' e la riservatezza dei dati; 
    b) la sicurezza del sistema e degli accessi; 
    c) il tracciamento delle operazioni effettuate. 
  2. Le misure di cui al  comma  1  sono  descritte  nell'allegato  A
«Principali garanzie e misure di sicurezza»,  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  3. Il Ministero, prima dell'inizio dell'attivita'  di  trattamento,
effettua  la  valutazione  di  impatto  ai  sensi  dell'art.  35  del
regolamento (UE) n. 679/2016 e consulta il Garante per la  protezione
dei dati personali ai sensi del successivo art. 36. Nella valutazione
di  impatto  sono  indicate,  tra  l'altro,  le  misure  tecniche   e
organizzative  idonee   a   garantire   un   livello   di   sicurezza
costantemente adeguato al rischio, nonche' le eventuali misure  poste
a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.