IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione  delle  persone  durante  la  pandemia  di  COVID-19,  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare,   l'art.   9-quater,   concernente    l'impiego    delle
certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto; 
  Visto, altresi', l'art. 10-bis del citato decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52,  come  sostituito,  a  decorrere  dal  1°  aprile  2022,
dall'art. 3  del  decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  rubricato
«Disciplina del potere di ordinanza  del  Ministro  della  salute  in
materia di ingressi nel territorio nazionale e  per  la  adozione  di
linee guida e protocolli connessi  alla  pandemia  da  COVID-19»,  ai
sensi del quale: «1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile  2022
e fino al 31 dicembre 2022, in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato di emergenza e in relazione  all'andamento  epidemiologico,  il
Ministro della salute, con propria ordinanza: a) di  concerto  con  i
Ministri competenti per materia o d'intesa con  la  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, puo' adottare e  aggiornare  linee
guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in  sicurezza  dei
servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali; (...)»; 
  Visto l'art. 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021,  n.
52, inserito, a  decorrere  dal  1°  aprile  2022,  dall'art.  5  del
decreto-legge 24  marzo  2022,  n.  24,  concernente  l'utilizzo  dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 agosto 2021, recante
«Adozione delle "Linee guida per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19  nel  trasporto  pubblico"»,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 2021, n. 209; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  11  novembre  2021,
recante «Adozione del "Protocollo condiviso di  regolamentazione  per
il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del
trasporto e della logistica"», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 15 novembre 2021, n. 272; 
  Visto il documento recante «Linee  guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione  del  COVID-19  nel  trasporto  pubblico»,  proposto   dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Preso atto del parere reso dal Comitato tecnico  scientifico  nella
seduta del 30 marzo 2022, nel quale, in merito al predetto documento,
si esprime  «un  complessivo  apprezzamento  per  il  documento,  che
declina,  in  maniera  rigorosa  e  chiara,   misure   che   appaiono
proporzionate all'obiettivo del contenimento dei rischi»; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
nazionale e internazionale; 
  Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente
alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza
del servizio  di  trasporto  pubblico,  al  fine  di  contrastare  il
diffondersi del contagio da Sars-Cov-2 e di  garantire  una  graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali; 
  Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai  sensi  dell'art.  10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  come  sostituito
dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo  2022,  n.  24,  il  documento
recante «Linee guida per l'informazione agli utenti  e  le  modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del  COVID-19  nel
trasporto pubblico»; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi di
trasporto pubblico, gli stessi  devono  svolgersi  nel  rispetto  del
documento recante «Linee guida per l'informazione agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati  dal  Comitato
tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022,  che  costituisce
parte integrante della presente ordinanza.