Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge
vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2022
Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, registrazione n. 751