Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e  fino
al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di  legge
vigenti in materia. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° aprile 2022 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
Il Ministro delle infrastrutture 
  e della mobilita' sostenibili   
           Giovannini            

Registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, registrazione n. 751