Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si applicano  alle  chiusure
d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche  di  cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  esistenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  ovvero  a  quelli  di
nuova realizzazione. 
  2.  Le  norme  tecniche  di  cui   all'art.   1   sostituiscono   i
corrispondenti  riferimenti  tecnici  contenuti  nell'allegato  1  al
decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.